Nuove qualifiche: Lavoratore sportivo e prestazione amatoriale
La riforma dello sport prevede, all'art. 25, che figure tecniche, che già operano nell'ambito sportivo professionistico e dilettantistico, assumano la qualifica di lavoratore sportivo. Nella fattispecie si tratta di:
a) l'atleta;
b) l'allenatore;
c) l'istruttore;
d) il direttore tecnico;
e) il direttore sportivo;
f) il preparatore atletico;
g) il direttore di gara.
Per l'attività da loro svolta ricevono un corrispettivo in denaro.
Non può essere definito lavoratore sportivo chi esercita dette attività a livello amatoriale.
Il lavoratore sportivo può svolgere la sua attività sia come lavoratore subordinato sia come lavoratore autonomo nel rispetto degli accordi collettivi che vengono stipulati dalle associazioni di categoria, ed in mancanza di essi, da quelli individuati dall'Autorità delegata in materia di sport.
La riforma ha previsto che al lavoratore sportivo possa essere applicata sia la normativa sulla prestazione occasionale, quando prevista dall'attività svolta, sia le norme relative ai rapporti di lavoro d'impresa. Inoltre, è stato stabilito che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la loro attività lavorativa per società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, che si esprimerà secondo le normative e le tempistiche del proprio comparto.
Coloro che svolgono attività sportiva amatoriale mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport gratuitamente, in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Per la prestazione amatoriale possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborso spese, sempre in relazione ai risultati ottenuti. L'attività sportiva amatoriale è quindi incompatibile con il lavoro subordinato o autonomo in favore della società o ente in cui il lavoratore amatoriale risulta essere volontario.