Norme transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all'approvazione da parte della Federazione.
2. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007-2008.
3. Per l'eventuale elezione del Presidente Nazionale prima della scadenza del quadriennio olimpico 2012/2016 resta applicabile il testo del previgente art. 7, comma 4: pertanto, in caso di impedimento giustificato dei Delegati sezionali eletti a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva del Presidente Nazionale per il predetto quadriennio potrà parteciparvi il primo dei non eletti di ciascuna sezione
4. L'abrogazione dell'art. 8, comma 6, lett. l), ha efficacia dal giorno 1.7.2016.
5. La modifica di cui all'art. 10, comma 4, ha efficacia a decorrere dall'inizio del quadriennio olimpico 2016/2020.
6. Le modifiche di cui all'art. 16, commi 1 e 2, hanno efficacia dall'inizio del quadriennio olimpico 2016/2020.
7. La modifica di cui all'art. 34, comma 7, ha efficacia a decorrere dal giorno 1.7.2015.
8. La modifica di cui all'art. 35, commi 1 e 3, hanno efficacia dall'inizio del quadriennio olimpico 2016/2020.
9. La modifica di cui all'art. 37, comma 1, ha efficacia dall'inizio del quadriennio olimpico 2016/2020.
10. Le modifiche della lettera b) del comma 1, del primo capoverso e della lettera b) e della lettera a) del comma 6 dell'art. 48 ha efficacia a decorrere dal giorno successivo alle elezioni del Presidente Nazionale per il quadriennio olimpico 2016/2020.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.
12. Il Comitato Nazionale, può autorizzare gli organi amministrativi e tecnici, sia centrali che periferici, all'invio della documentazione e alla tenuta del fascicolo personale con strumenti telematici.
13. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.