Art. 121
Sospensione cautelare dell'utilizzo del campo
1. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale può, per fatti di particolare gravità, disporre la sospensione dell'utilizzo del campo della società nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento di cui ai comma 1 diviene inefficace dopo sessanta giorni dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, da richiedersi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto ed a condizione che contestualmente sia stato proposto l'atto di deferimento.
3. In casi eccezionali legati all'impossibilità di formare un collegio in tempo utile per soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto, sulla richiesta del Procuratore federale provvede il Presidente del Tribunale federale o un suo delegato, anche senza convocare la società interessata, con decreto motivato da confermare, modificare o revocare alla prima seduta utile da convocare non oltre quindici giorni dall'adozione del decreto.
4. Il decreto adottato dal Tribunale federale, entro sette giorni dalla sua comunicazione, può essere impugnato innanzi alla Corte federale di appello, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti, decide nei successivi quindici giorni.
5. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.