Articolo 8 - Procedura di selezione dei Giudici dello Sport
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza della giustizia sportiva, l'individuazione dei soggetti idonei a essere inseriti nella sezione di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene svolta dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, all'esito della procedura di seguito disciplinata.
2. La procedura avviata dalla Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI attraverso una comunicazione per la presentazione della relativa manifestazione di interesse, da pubblicarsi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia sul sito internet del CONI. La Commissione di Garanzia, considerato il numero delle domande pervenute, può proporre alla Giunta Nazionale la nomina e i componenti di un organismo di supporto tecnico.
3. Ai fini della realizzazione della procedura di cui all'art. 6, comma 4, lett. O), dello Statuto del CONI, la Commissione di Garanzia del CONI, sentite le Federazioni e, per esse, l'organo designato dal Presidente Federale, predispone i criteri di massima per stabilire i titoli e le competenze valutabili, in modo che all'esito sia possibile un elenco dei componenti selezionati alla stregua del complessivo punteggio raggiunto. La Commissione tiene complessivamente conto delle esigenze indicate nello Statuto del CONI.
4. All'esito del processo di selezione, la Commissione di Garanzia del CONI suddividerà gli idonei nelle due aree previste dal precedente articolo 4, commi 2 e 3, con l'indicazione, per ogni nominativo, dell'eventuale opzione di scelta espressa per una o più discipline sportive.
5. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, la Commissione di valutazione deve redigere apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti, che viene trasmesso alle Commissioni federali di garanzia.
6. Nell'ambito dell'elenco dei componenti della sezione dei Giudici dello Sport, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del presente Regolamento, ciascuna Federazione individua, previo parere della rispettiva Commissione Federale di Garanzia e secondo l'ordine di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, eventualmente tenendo conto delle opzioni di scelta previste dal comma 3 - lettera f), il Presidente del Tribunale Federale e il Presidente della Corte Federale d'Appello. I nominativi così individuati sono estromessi dagli elenchi dei giudici che partecipano alla procedura di sorteggio.
7. Successivamente, secondo l'ordine di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, ciascuna Federazione, sentita la rispettiva Commissione Federale di Garanzia, procede all'individuazione, nell'ambito degli elenchi di cui al precedente articolo 4, commi 2 e 3, di un numero di componenti superiori di almeno il 30% rispetto a quelli necessari ai fini della composizione degli organi di giustizia federale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) dei Principi di Giustizia Sportiva, assicurando, all'interno di ciascun organo di giustizia, la composizione più equilibrata tra gli elementi stabiliti dalla Commissione ai sensi del precedente comma 3.
8. Ciascuna Commissione Federale di Garanzia procede, quindi, attraverso una procedura di sorteggio, alla composizione degli organi di giustizia federale, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), dei Principi di Giustizia Sportiva.
9. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale.
10. Ciascuna Federazione provvede a dare comunicazione della relativa individuazione ai giudici sorteggiati, ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i soggetti eventualmente individuati da più Federazioni all'esito della procedura di cui al presente articolo sono tenuti ad esercitare l'opzione entro 15 giorni dall'ultima nomina.