NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

V. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n.8 del 2018 il Presidente e i membri elettivi del consiglio federale e degli organi territoriali che sono in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 8 del 2018, il Presidente uscente, per essere eletto, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti in assemblea; in presenza di più di due candidati, qualora la votazione non abbia consentito di eleggere il Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente potrà partecipare solo se alla prima abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei votanti; anche in questo caso, il Presidente uscente può essere eletto se raggiunge la maggioranza del 55% dei votanti; in caso di mancata elezione di un Presidente, dovrà essere convocata altra assemblea elettiva e il Presidente uscente non potrà essere candidato.