Art. 10
I Dirigenti Federali
1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.
5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.
6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A, L.N.P. Serie B e di Divisione Calcio Femminile, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.
7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.