Art. 16 Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata su proposta del Presidente dell'AIA, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere la attività tecnica e di assolvere altre cariche associative. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza.
In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata il Codice etico e di comportamento e le successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice di etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla correttezza dei comportamenti a tenersi ad opera degli associati nell'ambito sportivo e della vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti con comunicazione a tutti gli interessati;

d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e comportamento ad opera di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare nelle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici. 

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnale alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare. Segnala altresì al Presidente federale e al Presidente dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.