Art. 23 Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e dura in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Il mandato può venir meno anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di morte, grave impedimento all'esercizio delle funzioni per motivi di salute, dimissioni volontarie rassegnate al Comitato nazionale, decadenza.

3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;

b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva se richieste dall'OTR o OTP;

c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo Sezionale AIA, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o provinciale;

d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, ai quali possono essere delegate funzioni, e tra questi uno o più Vice Presidente Sezionale, e provvedere all'eventuale motivata revoca e sostituzione;

e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;

f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;

g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia, anche in via telematica, dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;

h) deliberare in ordine all'accettazione delle dimissioni degli associati appartenenti alla Sezione, salvo nei confronti di quelli che non consegnino la tessera federale e che siano già destinatari di atti di contestazione disciplinari per i quali la competenza all'accettazione delle dimissioni spetta al Presidente Nazionale, cui deve inoltrare la pratica con il proprio parere;

i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione;

j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale;

k) curare, avvalendosi di eventuali collaboratori, la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche obbligatorie da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici, e organizzare le riunioni associative e tecniche ed i corsi per nuovi arbitri;

l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le presunte infrazioni rilevate;

m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;

n) autorizzare la richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione ed accettare il trasferimento di altro associato alla propria Sezione, con immediata motivata comunicazione scritta o per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA da inviare al richiedente, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale. E' fatto obbligo all'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla predetta comunicazione e al Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'interessato; in caso di conflitto tra i Presidenti sezionali in ordine al richiesto trasferimento, ogni deliberazione è demandata al Comitato Nazionale;

o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo anno di appartenenza associativa e definitivamente gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età;

p) incassare le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati morosi decorsi quindici giorni dalla scadenza del pagamento rimasto inevaso; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte;

q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;

r) impiegare gli osservatori arbitrali della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali, quali osservatori "Tutor" degli A.E. di nuova nomina e comunque con anzianità associativa non superiore a due stagioni sportive con funzioni di assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L'accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il "Tutor" alla visionatura dell'O.A., senza attribuzione di voto;

s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;

t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali. 4. Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione, sempre che il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario, è sostituito, sino al momento della elezione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vice Presidenti ai sensi del successivo art. 24, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente vicario e, in caso di sue dimissioni, assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

5. Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, anche in deroga ai limiti di età di cui all'art. 47, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 47 o, se osservatore arbitrale, resta congelato in tale funzione. Al termine del suo incarico viene immesso o nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, e presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. E', comunque, data facoltà al Presidente eletto nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale, di nominare altro associato della sua sezione, con qualifica di osservatore arbitrale, alle funzioni di Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali per la durata di una stagione sportiva.

In tal caso al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.