Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico

I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art. 6.1.5 che "le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi".

Ferma restando l'autonomia nella scelta del software operativo ritenuto più idoneo secondo le valutazioni che saranno effettuate dalle singole FSN/DSA, qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che dovranno comunque essere rispettate dalle procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio sopra richiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria. Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile. In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400. Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativa.

Modalità di svolgimento della procedura/garanzie

La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica dovrà essere suddivisa in due fasi distinte:

Accreditamento

Votazioni/scrutinio


Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

I. Accreditamento

a) Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FSN/DSA contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente,tecnico/supplente). Per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.

b) Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento;

c) Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dagli statuti federali e dalla normativa vigente in materia (L. 8/2018);

d) La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni;

e) Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza;

II. Votazioni/scrutinio

f) Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare;

g) Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente;

h) Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo un volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza);

i) Sia consentito votare "scheda bianca";

j) Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo;

k) Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore);

l) Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscanocomunque l'anonimato).

m) Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Le presenti procedure entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del CONI www.coni.it.