Regolamento Organico Federazione Italiana Tennis e Padel

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

TITOLO 1.I - NORME GENERALI

Articolo 1.1.1 - Contenuto

1. Il Regolamento organico contiene le norme di attuazione dello statuto, nonché le norme relative all'organizzazione federale; le disposizioni dello statuto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle del presente Regolamento.

2. In tutte le norme federali la dizione "tennis" si riferisce anche al beach tennis, al padel ed al tennis in carrozzina, salvo che sia diversamente indicato.

Articolo 1.1.2 - Organizzazione della FITP

1. La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli organi direttivi, di giustizia e di controllo, indicati dallo statuto federale e dal presente Regolamento organico.

2. Gli organi direttivi della FITP sono: 

a) gli organi federali centrali;

b) gli organi federali periferici:

1) organi regionali;

2) organi provinciali.

3. I componenti degli organi federali possono essere eletti o nominati.

Articolo 1.1.3 - Candidature

1. In tutte le assemblee federali e nelle consultazioni elettorali dei delegati degli atleti e dei tecnici, non possono essere attribuiti voti di preferenza a chi non si sia candidato, come di seguito previsto.

2. Il tesserato, che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità indicati nello statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive o la veste di delegato degli atleti o dei tecnici, deve porre la propria formale candidatura per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali intende candidarsi e, pena l'irricevibilità della candidatura:

a) le proprie generalità;

b) l'eventuale affiliato di appartenenza;

c) il numero e la data di emissione della tessera in corso di validità;

d) ove richiesti, per gli atleti, i numeri e le date di emissione di due tessere agonistiche precedenti;

e) ove richiesti, per i tecnici, i due anni precedenti di regolare iscrizione all'Albo od agli Elenchi;

f) la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

3. Le candidature devono essere presentate nei termini stabiliti dallo statuto e devono pervenire, entro le ore 18 dell'ultimo giorno utile, alla segreteria della FITP, se trattasi di carica centrale, ovvero rispettivamente ai Comitati regionali o provinciali, se trattasi di carica periferica, ovvero al Comitato regionale, se trattasi di delegato degli atleti o dei tecnici, tramite lettera a mano o raccomandata o altro mezzo idoneo (PEC, telegramma, fax, corriere, ecc.).

4. Per le candidature che richiedono la sottoscrizione di affiliati, di atleti o di tecnici, questa deve pervenire alla segreteria federale negli stessi termini indicati per la presentazione delle candidature e deve contenere:

a) le generalità del sottoscrittore (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);

b) copia di un documento di identità in corso di validità;

c) la qualifica di presidente per le dichiarazioni degli affiliati;

d) il numero ed il tipo di tessera federale posseduta ed in corso di validità;

e) l'indicazione del nominativo di cui si sottoscrive la candidatura;

f) la sottoscrizione in originale.

Articolo 1.1.4 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, il segretario generale provvede:

a) alla verifica delle dichiarazioni di sottoscrizione delle candidature, eliminando tutte quelle irregolari (non complete, presentate non in originale, pervenute fuori termine, riferite a nominativi che non si siano candidati o abbiano rinunciato alla candidatura, ecc.);

b) alla verifica delle candidature, eliminando quelle mancanti dei requisiti, con un numero insufficiente di sottoscrizioni, pervenute fuori termine, ecc.;

c) alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico, iniziando dalla lettera stabilita per sorteggio e, ove previsto, per categorie (dirigenti, atleti, tecnici).

2. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

3. I Comitati regionali e provinciali nei casi di elezioni a cariche periferiche provvedono a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.

4. Nei casi di inammissibilità di una candidatura a cariche periferiche, la segreteria competente lo comunica immediatamente all'interessato con qualunque mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione.

5. Avverso il provvedimento sulle candidature a cariche periferiche, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano estati esclusi e da parte della Procura federale tramite PEC, telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Corte federale di appello. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 3 giorni dalla pubblicazione delle candidature a cariche periferiche.

6. La Corte federale di appello decide inappellabilmente sull'ammissibilità o meno delle candidature, comunicandolo agli interessati ed alla segreteria competente, almeno un giorno prima della celebrazione dell'assemblea.

a) Le liste aggiornate e definitive vengono consegnate al presidente delle singole assemblee, il quale ne dà lettura in aula e cura che siano esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 1.1.5 – Elezioni – Voti – Nullità

1. In qualsiasi elezione ha diritto ad esprimere il voto solo chi sia in possesso di tessera federale.

2. Ogni elettore può esprimere il voto in una sola veste: di rappresentante di affiliato o di delegato degli atleti o di delegato dei tecnici.

3. Non viene attribuito il voto quando la scheda:

a) è bianca;

b) non è quella prescritta;

c) presenta scritture o segni che non lasciano intendere l'espressione del voto;

d) presenta voti in numero superiore a quello dei posti disponibili;

e) presenta scritture e segni tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

f) riporta il nome di chi non sia candidato.

4. Al di fuori dei casi di nullità sopra elencati, vanno attribuiti i voti tutte le volte che risulta chiara la volontà dell'elettore.

5. Nelle elezioni a maggioranza semplice, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano d'età. 

6. Per l'espressione del voto può essere adottato un sistema elettronico.

Articolo 1.1.6 – Verifica dei requisiti d'eleggibilità e dell'incompatibilità

1. Entro quindici giorni dall'elezione l'interessato deve depositare, presso la segreteria competente (federale, regionale o provinciale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di eleggibilità o idonee dichiarazioni sostitutive.

2. L'accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità è di competenza del Tribunale federale il quale procede:

a) d'ufficio;

b) su deferimento del Procuratore federale, che si attiva anche d'ufficio;

c) su segnalazione di affiliati o di tesserati o di componenti di organi federali.

3. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.

Articolo 1.1.7 - Opzione

1. L'eletto a più cariche federali, entro quindici giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità o, se precedente, entro la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver esercitato l'opzione.

2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto alla segreteria federale.

3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 1.1.8 - Durata delle cariche - Principio della proroga 

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di quattro anni, corrispondente al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali.

2. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti ed i loro componenti durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e cessano, comunque, allo scadere dello stesso, anche nei casi di nomina infraquadriennale; possono essere confermati per non più di due volte.

3. Ai fini della durata delle cariche e degli incarichi, il quadriennio olimpico termina il 31 dicembre dell'anno di celebrazione dei giochi olimpici estivi.

4. Per garantire la continuità dell'amministrazione della FITP, i dirigenti, elettivi o di nomina, restano in carica fino all'accettazione della carica da parte dei rispettivi successori, salve le specifiche previsioni per i casi di decadenza.

Articolo 1.1.9 - Decadenza

1. A tutti gli organi federali si applicano le cause di decadenza previste per il Consiglio federale, nonché, in quanto compatibili, le norme per la ricostituzione dell'organo, salve le specifiche previsioni statutarie per il Collegio dei revisori dei conti e per gli organi di giustizia.

2. I dirigenti nominati (Commissioni, Comitati, Fiduciari, ecc.), inoltre, decadono d'ufficio senza alcuna formalità in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dell'organo federale da cui proviene la nomina, fatta eccezione per gli organi di giustizia.

3. I dirigenti, eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del quadriennio o del biennio rispettivamente previsto per la durata dell'organismo di appartenenza.

Articolo 1.1.10 - Separazione dei poteri

1. Gli organi di giustizia ed il Collegio dei revisori dei conti sono autonomi ed indipendenti dagli organi del potere esecutivo.

2. La decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale non si estende agli organi di giustizia ed al Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.

3. I componenti degli organi di giustizia e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

4. I componenti degli organi di giustizia possono essere rimossi dall'incarico con provvedimento della Commissione federale di garanzia.

Articolo 1.1.11 - Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza fra organi federali sono risolti dal Consiglio federale, salvi quelli fra organi giudicanti, demandati alla Corte federale di appello.

Articolo 1.1.12 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal loro presidente o da chi ne fa le veci.

2. Gli organi collegiali elettivi devono essere convocati almeno sei volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà meno uno dei componenti, salva diversa specifica previsione statutaria.

3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe.

4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; con voto palese, in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano; lo scrutinio segreto è adottato per le elezioni ovvero quando sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dalla natura degli argomenti.

6. Tali norme non si applicano alle assemblee, per le quali valgono le specifiche disposizioni dello statuto.

TITOLO 1. II - DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Articolo 1.2.1 – Costituzione dei seggi elettorali

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione all'assemblea nazionale, avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale, nel giorno deliberato dal Consiglio federale, in sede regionale o in sede provinciale per le province di Trento e Bolzano.

2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, a cura della segreteria federale, ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno dieci giorni prima delle elezioni.

3. Il Presidente della FITP:

a) stabilisce il luogo del seggio elettorale;

b) nomina il presidente del seggio elettorale;

c) nomina i componenti dell'Ufficio elettorale centrale.

I seggi elettorali sono costituiti in ogni regione da:

a) un presidente, 

b) un vicepresidente,

c) un segretario,

d) almeno due scrutatori.

4. Tutti i componenti del seggio sono nominati dal presidente e non possono essere scelti tra i candidati.

5. Il seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti; effettua tra l'altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto inclusi negli elenchi forniti dal Comitato regionale.

6. I votanti, a richiesta, debbono esibire un documento di identità.

7. Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente lo specifico verbale predisposto dalla segreteria federale e, pertanto, deve:

a) costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;

b) rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;

c) effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;

d) redigere lo specifico verbale trasmesso dalla segreteria federale;

e) comunicare immediatamente alla segreteria federale i risultati delle votazioni;

f) trasmettere o consegnare in giornata alla segreteria federale lo specifico verbale e tutto il materiale delle votazioni.

8. L'Ufficio elettorale centrale è composto di tre membri nominati dal Presidente, con il compito di riscontrare tutti i verbali, di assegnare le schede contestate e di attribuire definitivamente i voti.

Articolo 1.2.2 – Elezione dei delegati e sostituzioni

1. Nella sede elettorale deve essere affisso anche l'ordine del giorno dell'assemblea nazionale elettiva e l'elenco dei candidati alla carica di delegato.

2. L'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea costituisce anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi è eletto delegato atleta e tecnico.

3. Ogni atleta ed ogni tecnico ha diritto ad un solo voto da esprimere in favore del candidato delegato della propria categoria:

a) per gli atleti nella regione dell'affiliato di appartenenza;

b) per i tecnici nella regione dell'affiliato presso cui prestano l'attività risultante dai moduli di affiliazione.

4. I tecnici in possesso della tessera atleta possono votare solo in una delle due qualità.

5. È eletto delegato colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare; in caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

6. Nel caso in cui non vi siano candidati o non vi siano votanti, non vi è delegato in rappresentanza della regione.

7. Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio sono di competenza del Presidente del Tribunale federale.

8. Ogni delegato eletto ha diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie elettive.

9. Il delegato cessato per qualsiasi motivo è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.

TITOLO 1.III - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO 1.3.I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 1.3.1 – Convocazione dell'assemblea nazionale

1. Il Consiglio federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare con l'inserimento negli Atti ufficiali e la comunicazione agli organi di informazione.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene data, ora, luogo ed ordine del giorno e deve essere spedito, almeno venti giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata o PEC, agli affiliati aventi diritto a voto.

3. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page.

4. Nel caso di convocazione a richiesta degli aventi diritto di voto, l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio federale conformemente alla richiesta dei proponenti, ma può essere integrato dallo stesso.

Articolo 1.3.2 – Deleghe

1. Nelle assemblee nazionali e regionali è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto da un affiliato al rappresentante di altro affiliato, a condizione che:

a) la delega sia redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.

b) la persona delegata sia a sua volta rappresentante in assemblea del proprio affiliato di appartenenza.

2. Le cariche sociali debbono risultare dal modello di affiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla segreteria federale.

3. Nell'assemblea nazionale è ammesso il rilascio di delega tra rappresentanti di affiliati solo se appartenenti alla stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, dello statuto.

4. La legittimità della partecipazione è definita dalla Commissione di verifica dei poteri. 

5. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega.

Articolo 1.3.3 - Attribuzione dei voti e ricorsi

1. La tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale è pubblicata sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale.

2. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

3. Il ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato, va presentato per iscritto alla Corte federale di appello e comunicato, per conoscenza, ai Comitati regionale e provinciale di competenza.

4. La Corte federale di appello, assunte le necessarie informazioni presso gli organi competenti, decide inappellabilmente senza indugio, dandone comunicazione agli interessati, almeno cinque giorni prima della celebrazione dell'assemblea.

5. La segreteria federale, sulla base delle decisioni della Corte federale di appello, procede alle correzioni dell'elenco ufficiale ed alla loro pubblicazione; può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

Articolo 1.3.4 - Commissione di verifica dei poteri

La Commissione di verifica dei poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza.

Ha il compito di:

a) identificare ed ammettere in assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;

b) verificare la regolarità delle deleghe;

c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

3. Si avvale dei dati forniti dalla segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

4. Redige e presenta, senza indugio, al presidente, perché ne informi l'assemblea, ed al segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie e per fasce.

5. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

Articolo 1.3.5 - Apertura dell'assemblea nazionale e ufficio di presidenza

1. I lavori dell'assemblea nazionale sono introdotti dal Presidente della FITP o da chi ne fa le veci, che propone la nomina per acclamazione dell'Ufficio di presidenza, composto dal presidente dell'assemblea, proposto dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI, da un vicepresidente e da due o più scrutatori; di esso fa parte il segretario generale in veste di segretario dell'assemblea o, in sua mancanza, un suo delegato.

2. Il presidente così nominato, accettato l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari, regolandone lo svolgimento e le relative operazioni.

Articolo 1.3.6 - Presidente dell'assemblea nazionale

1. Il presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democra- zia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

2. Il presidente informa, senza indugio, l'assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.

3. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

4. Il presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

5. Il presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;

c) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato in modo sensibile il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'assemblea.

6. Il presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

Articolo 1.3.7 - Discussione

1. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto od al Regolamento organico o per fatto personale.

2. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il presidente dell'assemblea.

3. I richiami allo statuto, al Regolamento organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

4. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, debbono essere proposte prima che si inizi la discussione; se iniziata, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno un terzo dei presenti.

Articolo 1.3.8 - Votazioni e conteggi - Elezioni e scrutini

1. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

2. Tutte le deliberazioni sono adottate con le modalità fissate dallo statuto; le votazioni a scrutinio segreto devono essere effettuate in cabina.

3. Per l'elezione alle cariche federali, se non vengono usate apparecchiature elettroniche, il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda.

4. Per l'elezione dei consiglieri federali, ogni elettore - rappresentante di affiliato, o delegato atleta o tecnico - vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

5. All'esito dell'assemblea nazionale elettiva è garantita, nella misura prevista dall'art. 26 dello Statuto, la parità di genere nel Consiglio federale non tenendo altresì conto dei dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprano cariche elettive nella International Tennis Federation, nella Tennis Europe e nella International Padel Federation.

5.1 A tal fine, anche tenuto conto dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (5.1.3), è sempre eletto almeno un candidato di genere diverso fra quelli votati dai delegati degli atleti.

5.2 Fermo quanto previsto nel punto precedente, nel caso in cui non venga raggiunto il numero complessivo minimo previsto di componenti del Consiglio Federale eletti di genere diverso, sono ripescati, fino al raggiungimento di tale numero, i candidati consiglieri che abbiano conseguito il più alto rapporto fra i voti ottenuti e quelli esprimibili dai presenti accreditati nell'ambito della categoria di appartenenza. I candidati ripescati sono eletti in luogo dei candidati dell'altro genere che abbiano conseguito il minor numero di voti nella stessa categoria.

5.3 Nel caso di candidature di genere diverso insufficienti per numero, i posti vacanti non possono essere coperti da candidati dell'altro genere.

6. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.

7. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti, riferita al numero complessivo dei votanti, fatta eccezione per i diversi quorum prescritti nello statuto per alcune deliberazioni specifiche.

8. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

9. Avverso la validità delle assemblee nazionali è ammesso reclamo al Tribunale federale, nei termini e con le modalità indicati nel Regolamento di giustizia.

Articolo 1.3.9 - Verbale dell'assemblea nazionale

1. Il verbale dell'assemblea nazionale, redatto dal segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

2. Il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la segreteria federale e l'altro trasmesso alla segreteria generale del CONI

3. Ciascun partecipante all'assemblea nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo 1.3.10 - Assemblea nazionale in seduta straordinaria

1. L'assemblea nazionale è convocata in seduta straordinaria nei casi e per gli argomenti tassativamente disciplinati dallo statuto.

2. Le sedute ordinaria e straordinaria possono svolgersi anche contestualmente, nell'ambito della medesima riunione dell'assemblea nazionale; in tal caso, ferma rimanendo la diversità dei quorum costitutivi, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, si fa riferimento ai diversi quorum deliberativi previsti per ciascun argomento su cui l'organo è chiamato a decidere.

CAPO 1.3.II - CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 1.3.11 – Riunioni e modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, inviata a tutti i consiglieri in carica almeno sette giorni liberi prima della data fissata, con specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del Consiglio federale devono essere invitati il Collegio dei Revisori dei conti e l'eventuale Presidente onorario; a tal fine, provvede, con formale convocazione, la segreteria federale.

Articolo 1.3.12 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente vicario, dirige i lavori, onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FITP.

3. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine interne ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

4. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.

Articolo 1.3.13 - Segretario del Consiglio federale

1. Le funzioni di segretario del Consiglio federale sono svolte dal segretario generale della FITP ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.

2. Il segretario generale ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della segreteria federale.

3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, firmandolo unitamente a chi presiede la riunione. 

4. Il verbale può essere approvato al termine della seduta oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Articolo 1.3.14 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale di generale interesse per gli affiliati e quelle relative alla concessione di contributi, nonché tutte quelle che il Consiglio ritenga opportuno, devono essere pubblicate nel sito internet federale. 

2. È riservata al Presidente la facoltà di rilasciare agli affiliati o ai tesserati, che ne facciano richiesta, copia o stralcio di deliberazioni non pubblicate negli Atti ufficiali.

CAPO 1.3.III - COMMISSIONI E COMITATI

Articolo 1.3.15 - Commissioni e Comitati nazionali

1. Per la migliore gestione dei diversi settori dell'attività federale, il Consiglio federale può istituire, modificare o sciogliere Commissioni e Comitati nazionali con funzioni tecniche e consultive, ne determina la composizione, i compiti e la durata e ne nomina i componenti e il presidente o il coordinatore.

2. Possono farne parte solo i tesserati maggiorenni della FITP ed i componenti scaduti possono essere confermati.

Articolo 1.3.16 - Commissioni nazionali

1. Le Commissioni nazionali sono composte di soggetti con particolare competenza nei singoli settori. 

2. Sono costituite le seguenti Commissioni:

a) Commissione regolamenti;

b) Commissione Campionati e classifiche;

c) Commissione medica;

d) Commissione tecnica di gestione delle Finali ATP; 

e) Commissione federale atleti.

Articolo 1.3.17 - Commissione regolamenti

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha i seguenti compiti specifici:

a) provvedere, facendo le relative proposte al Consiglio federale, alla formulazione di eventuali modificazioni delle Carte federali, ivi compresi i regolamenti delle gare;

b) provvedere alla stesura formale delle proposte di norme regolamentari richieste dal Consiglio federale ed alla loro collocazione nel contesto delle norme vigenti e verificare la correttezza dei testi definitivi da sottoporre, ove previsto, all'approvazione del CONI e, successivamente, da pubblicare negli Atti ufficiali;

c) fornire al Consiglio federale proposte di norme regolamentari su materie determinate;

d) rispondere alle richieste di parere in materia statutaria e regolamentare;

e) suggerire interpretazioni sulle norme principali e più controverse, da trasmettere al Consiglio federale per l'adozione

2. Partecipa alla Consulta degli organi giudicanti.

Articolo 1.3.18 - Commissione Campionati e classifiche

1. La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha il compito di:

a) coordinare lo svolgimento dei Campionati;

b) predisporre annualmente le classifiche di tutte le categorie;

d) designare le teste di serie nei Campionati nazionali individuali ed a squadre.

Articolo 1.3.19 - Commissione medica

La Commissione, che ha durata quadriennale ed un numero massimo di otto componenti, ha il compito di organizzare il servizio medico-sportivo federale, come previsto dal Libro VII del presente Regolamento; svolge inoltre le funzioni ed i compiti indicati nelle specifiche previsioni delle Norme sportive anti-doping.

Articolo 1.3.20 - Commissione tecnica di gestione delle Finali ATP

1. La Commissione, che può essere costituita ai sensi del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020 n. 31, ha durata quadriennale e svolge il compito di fornire al Consiglio Federale proposte e pareri su aspetti tecnici relativi all'organizzazione e alla gestione delle Finali ATP.

2. E'composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

CAPO 1.3.IV - COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Articolo 1.3.21 – Costituzione, composizione e durata

1. La Commissione federale atleti della FITP è costituita in conformità del Regolamento della Commissione nazionale atleti del CONI.

2. È costituita di diritto dagli atleti FITP eletti nel Consiglio federale, nel Consiglio nazionale o nella Giunta nazionale del CONI.

3. La composizione è integrata, fino ad un massimo di cinque membri, con atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, entro trenta giorni dalla loro elezione.

4. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Articolo 1.3.22 – Requisiti per la nomina

1. I componenti chiamati ad integrare la commissione devono avere i requisiti generali indicati nello statuto del CONI e devono, almeno in uno degli otto anni precedenti la data dell'assemblea elettiva, aver preso parte ai giochi olimpici o alla Coppa Davis o alla Federation Cup o alle Coppe europee a squadre o essere stati classificati tra i primi 200 delle classifiche mondiali ATP (se uomini) o WTA (se donne).

Articolo 1.3.23 - Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e del tennis e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio federale su argomenti aventi per oggetto le tematiche relative agli atleti, al fine di adottare strategie e programmi.

2. In particolare, l'attività della Commissione verte sulle seguenti tematiche:

a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, provvedendo alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi olimpici;

b) sottoposizione all'attenzione dei competenti organi federali, tramite i componenti consiglieri federali, dei punti di vista e delle istanze degli atleti affinché vengano tenuti presenti nelle decisioni della FITP, assicurandone il rispetto dei diritti;

c) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione e per la sua organizzazione;

d) scienza dello sport e allenamento moderno;

e) tutela della salute e pericoli anche potenziali che minacciano l'atleta, tali da pregiudicarne la salute e l'integrità, con particolare riferimento alle problematiche del doping;

f) ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

3. Alla Commissione è demandato, altresì, il compito di:

a) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;

b) designare democraticamente tra i propri componenti il rappresentante nella Commissione nazionale atleti;

c) tenere i rapporti ed il coordinamento con la Commissione nazionale atleti.

Articolo 1.3.24 – Presidente

1. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima votazione e con la maggioranza semplice in seconda votazione.

2. La Commissione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento.

3. Il presidente della Commissione, o, se questi è impedito, il vicepresidente con espressa delega, assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale nelle quali sono all'ordine del giorno argomenti relativi alla pratica sportiva.

Articolo 1.3.25 - Funzionamento

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno, nonché quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà meno uno dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del presidente, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza del presidente o del vicepresidente e della maggioranza degli altri componenti.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il segretario della Commissione, se nominato al di fuori dei componenti, che cura la verbalizzazione della seduta.

Articolo 1.3.26 – Decadenza dei componenti

1. I componenti della Commissione atleti decadono in caso di cessazione del tesseramento alla FITP

CAPO 1.3.V – COMITATI NAZIONALI

Articolo 1.3.27 - Comitati nazionali

1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori di attività dell'organizzazione federale, con funzione ausiliaria degli organi federali.

2. Sono previsti comunque:

a) il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;

b) il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi"; 

c) il Comitato per il beach tennis;

d) il Comitato per il tennis in carrozzina;

e) il Comitato per l'attività non agonistica.

Le funzioni ed i compiti sono fissati negli articoli seguenti e nei Libri IV, V e VIII del presente Regolamento.

Articolo 1.3.28 - Comitato per il beach tennis

1. Il Comitato per il beach tennis ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:

a) organizzare l'attività dei tesserati nelle manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati; 

b) predisporre i calendari delle predette manifestazioni;

c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati limitatamente alla specifica attività del beach tennis;

d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;

e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento dell'attività degli istruttori, maestri e tecnici;

f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

Articolo 1.3.29 - Comitato per il tennis in carrozzina

1. Il Comitato per il tennis in carrozzina ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:

a) organizzare l'attività del settore nelle competizioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati; 

b) predisporre i calendari delle predette competizioni;

c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del tennis in carrozzina;

d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;

e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento per l'attività dei tecnici nel settore;

f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

CAPO 1.3.VI – CONSULTE NAZIONALI

Articolo 1.3.30 - Consulte nazionali

1. Le Consulte nazionali hanno le funzioni di: 

a) confrontare le diverse esperienze locali; 

b) uniformare metodi e criteri di gestione; 

c) recepire direttive univoche;

d) suggerire indicazioni per la conduzione federale.

2. Sono istituite le seguenti Consulte nazionali: 

a) Consulta nazionale plenaria;

b) Consulta degli organi giudicanti;

c) Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali;

d) Consulta dei Fiduciari regionali dell'attività non agonistica.

3. Il Consiglio federale può istituire e convocare altre Consulte disciplinandone il funzionamento.

4. In aggiunta a quanti hanno diritto di partecipazione, il presidente di ogni Consulta può invitare alla stessa chi ritiene utile od opportuno in relazione ai temi trattati nell'ordine del giorno.

Articolo 1.3.31 – Consulta nazionale plenaria

1. Il Presidente della FITP, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, convoca la Consulta nazionale plenaria costituita da:

a) i componenti del Consiglio federale;

b) i dirigenti eletti e di nomina in seno alla International tennis federation ed al Tennis Europe;

c) il presidente dell'International lawn tennis club;

d) i presidenti dei Comitati regionali;

e) i presidenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello ed il Procuratore federale;

f) i presidenti o coordinatori dei Comitati e delle Commissioni nazionali:

g) il presidente della Lega italiana tennis;

h) i presidenti dei primi cinque affiliati classificati del Trofeo FITP;

i) un rappresentante dei giocatori di prima categoria designato dagli stessi;

j) una rappresentante delle giocatrici di prima categoria designata dalle stesse;

k) un rappresentante degli Ufficiali di gara certificati designato dagli stessi;

l) un rappresentante di ogni categoria dei tecnici designato dagli stessi, fra i quali almeno una donna.

2. La Consulta nazionale plenaria assolve il compito di:

a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo per il Consiglio federale;

b) attuare il più efficace collegamento tra le varie componenti della FITP;

c) segnalare al Consiglio federale orientamenti, problematiche e relative possibili soluzioni.

3. La Consulta nazionale plenaria è presieduta dal Presidente della FITP; svolge le funzioni di segretario il segretario generale.

Articolo 1.3.32 - Consulta degli organi giudicanti

1. Il Presidente della Corte federale di appello, quando ne ravvisa l'opportunità, convoca per la riunione degli organi giudicanti:

a) il Giudice sportivo nazionale ed il suo sostituto; 

b) i componenti del Tribunale federale;

c) i componenti della Corte federale di appello;

d) i Giudici sportivi territoriali ed i loro sostituti.

2. Alla Consulta partecipano:

a) il Procuratore federale ed i suoi sostituti;

b) la Commissione regolamenti.

3. La Consulta assolve il compito di:

a) dibattere le problematiche della giustizia sportiva;

b)  proporre gli emendamenti ritenuti necessari al Regolamento di giustizia;

c) confrontare i provvedimenti adottati al fine di uniformare i criteri di valutazione e la misura delle sanzioni;

d) concorrere alla redazione di un massimario delle decisioni della giustizia sportiva;

e) contribuire alla formulazione dei criteri per determinare in modo uniforme le specie delle infrazioni disciplinari e l'entità delle relative sanzioni da infliggere da parte degli organi giudicanti.

4. È presieduta dal Presidente della Corte federale di appello; svolge la funzione di segretario il segretario generale o un suo delegato.

Articolo 1.3.33 - Consulta dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali

1. Il Comitato centrale degli Ufficiali di gara convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:

a) componenti del Comitato centrale;

b) Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.

2. Deve essere inoltre convocata se ne fa richiesta la maggioranza dei Fiduciari degli Ufficiali di gara regionali.

3. È presieduta dal presidente del CCUG; il segretario del Comitato svolge la funzione di segretario.

4. La Consulta assolve il compito di:

a) dibattere i problemi del settore;

b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;

c) segnalare le modifiche regolamentari necessarie per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

Articolo 1.3.34 - Consulta dei Fiduciari regionali dell'attività non agonistica

1. Il Comitato per l'attività non agonistica convoca, almeno una volta all'anno, la Consulta, costituita dai:

a) componenti del Comitato;

b) Fiduciari regionali dell'attività non agonistica;

c) esperti di specifici settori, invitati dal presidente in relazione agli argomenti in discussione.

2. È presieduta dal presidente del Comitato, che nomina un segretario. 

3. La Consulta assolve il compito di:

a) dibattere i problemi del settore;

b) confrontare i criteri di organizzazione e di conduzione del settore;

c) segnalare le problematiche da affrontare ritenute necessarie od opportune per il miglioramento dell'organizzazione del settore e della conduzione delle gare.

TITOLO 1.IV - ORGANI FEDERALI PERIFERICI

CAPO 1.4.I – NORME COMUNI

Articolo 1.4.1 - Organi federali periferici

1. Gli organi federali periferici hanno la funzione di assicurare la gestione organizzativa federale decentrata su tutto il territorio nazionale.

2. Essi vengono eletti o nominati secondo le disposizioni dello statuto e del presente Regolamento e, per quanto compatibili:

a) si uniformano ai principi enunciati per gli organi centrali;

b) ad essi si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti organi centrali.

3. Gli organi federali periferici si suddividono in:

a) organi regionali;

b) organi provinciali.

4. Gli organi delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e della regione Val d'Aosta, pur denominati provinciali, esercitano le funzioni ed hanno le attribuzioni degli organi regionali; ad essi sono pertanto applicabili le norme previste per quest'ultimi, con riferimento al territorio di ciascuna delle due province. 

5. Non è consentita l'istituzione di alcun organo periferico non espressamente previsto dallo statuto. 

Articolo 1.4.2 – Assemblee regionali e provinciali: verifica dei poteri e reclami

1. La Commissione di verifica dei poteri in sede periferica ha i compiti e le funzioni dell'analoga commissione in sede nazionale ed è presieduta:

a) nelle assemblee regionali, da un componente degli organi di giustizia nominato dal Presidente della Corte federale di appello;

b) nelle assemblee provinciali, da un componente del Comitato regionale, o da altro tesserato, designato dal Presidente della Corte federale di appello.

2. Il presidente designa altri componenti della Commissione scegliendoli tra i tesserati.

3. La Commissione decide inappellabilmente ed a maggioranza.

Articolo 1.4.3 - Mancata elezione del Presidente o del Comitato, regionale o provinciale

1. Nei casi in cui, per mancato svolgimento, totale o parziale, dell'assemblea elettiva, regionale o provinciale, per difetto del quorum richiesto, non sia stato possibile procedere all'elezione:

a) sia del Presidente del Comitato, regionale o provinciale, sia del Comitato, regionale o provinciale, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale;

b) del solo Comitato, regionale o provinciale, il Presidente neo-eletto provvede come nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri.

2. Qualora il presidente neo-eletto non provveda alla convocazione dell'assemblea, il Consiglio federale nomina un commissario straordinario, come nei casi di mancato o irregolare funzionamento del Comitato, regionale o provinciale.

Articolo 1.4.4 – Funzionamento del Comitato regionale o provinciale

1. Nella sua prima riunione, il Comitato, regionale o provinciale, elegge, nel suo seno, un vicepresidente o due, tra cui quello vicario, se il Comitato è composto di almeno otto membri, ed il segretario.

2. Se particolari esigenze organizzative lo richiedono, il Comitato può ripartire compiti ed attribuzioni tra i suoi componenti e nominare Commissari o Fiduciari per le varie attività.

3. I Commissari ed i Fiduciari, così nominati, partecipano, se del caso, alle riunioni del Comitato con voto consultivo, nelle materie di loro competenza.

4. Il Comitato si riunisce periodicamente, comunque non meno di sei volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei consiglieri; è validamente costituito con la presenza del Presidente, o di chi ne fa le veci, e da almeno la metà degli altri consiglieri.

5. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla segreteria federale, per il Comitato regionale, o al Comitato regionale, per il Comitato provinciale, e di cui viene data lettura nella riunione successiva.

CAPO 1.4.II - COMITATO REGIONALE

Articolo 1.4.5 - Attribuzioni

1. Il Comitato regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda del tennis e, in particolare:

a) promuove, diffonde, disciplina l'attività tennistica nella regione di competenza secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale;

b) trasmette al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'assemblea regionale elettiva;

c) sottopone all'assemblea regionale la relazione sulla gestione del Comitato;

d) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;

e) trasmette annualmente, entro il 15 ottobre, al Consiglio federale, per la relativa approvazione, il piano di ripartizione dei fondi assegnati per la realizzazione dei compiti propri e dei Comitati provinciali di appartenenza;

f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;

g) riceve dal Comitato provinciale le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società, che verifica ed inoltra, con il proprio parere, al Consiglio federale;

h) cura che gli affiliati della regione siano in regola con i loro obblighi verso la FITP;

i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;

j) organizza le divisioni regionali del Campionato a squadre degli affiliati, nonché le fasi regionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani e di quelli individuali; autorizza la disputa delle divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati e delle fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani, coordinandone la gestione attraverso i Comitati provinciali;

k) approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione, sulla base dei calendari provinciali, dopo averne verificata la reciproca compatibilità, e lo invia agli affiliati della regione;

l) propone al Consiglio federale la nomina del Commissario di gara regionale e dei supplenti; può nominare, se particolari esigenze organizzative lo richiedono, Fiduciari regionali che possono essere invitati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato;

m) esprime parere non vincolante per la nomina del Giudice sportivo territoriale e del suo supplente, del Fiduciario degli ufficiali di gara regionale e dei componenti del direttivo della sezione regionale, del Fiduciario medico regionale, dei Fiduciari regionali e dei Fiduciari provinciali per il beach tennis, per il padel, per il tennis in carrozzina e per l'attività non agonistica;

n) esprime parere al Consiglio federale per la costituzione dei Comitati provinciali e per la nomina dei Delegati provinciali;

o) controlla e coordina l'attività dei Comitati provinciali e convoca, almeno due volte all'anno, la riunione programmatica dei Presidenti dei Comitati provinciali stessi, con sole funzioni consultive e non deliberative;

p) tiene aggiornati gli elenchi degli affiliati e dei tesserati;

q) registra tutti i risultati delle gare di sua competenza e li invia alla segreteria federale nei termini indicati annualmente dalla stessa, in modo da poter procedere ad una corretta predisposizione delle classifiche federali, a garanzia del regolare svolgimento dell'attività agonistica;

r) tiene contatti con gli enti regionali amministrativi e sportivi (CONI regionale ed enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica della regione, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;

s) riferisce sull'attività svolta al Consiglio federale, con relazione scritta, ed all'assemblea regionale.

Articolo 1.4.6 - Gestione finanziaria

1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati regionali amministrano, salvo rendiconto secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità federale, i fondi assegnati dal Consiglio federale.

2. Il Comitato regionale, entro il 15 dicembre, redige un programma ed il relativo piano delle spese necessarie per il proprio funzionamento e per la propria attività dell'anno successivo.

3. In essi vanno compresi, altresì, i programmi ed i relativi piani di spesa formulati dai singoli Comitati o Delegati provinciali di appartenenza, nei limiti condivisi dal Comitato regionale a seguito di consulta del Comitato regionale e dei Presidenti dei Comitati provinciali, che deve essere effettuata entro il 30 novembre.

4. Il piano di spesa regionale viene inoltrato al Consiglio federale con le osservazioni dei Comitati o Delegati provinciali, il cui piano di spesa non sia stato integralmente condiviso dal Comitato regionale.

5. Il Comitato regionale, a ricezione della dotazione finanziaria, in unica o più soluzioni, eroga ai Comitati o Delegati provinciali i fondi necessari al loro funzionamento, con analoghe modalità.

CAPO 1.4.III - COMITATO PROVINCIALE

Articolo 1.4.7 - Attribuzioni

1. Il Comitato provinciale assolve i seguenti compiti:

a) collabora con il Comitato regionale per promuovere, diffondere e disciplinare l'attività tennistica nella provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio federale e quelle particolari deliberate dal Comitato regionale stesso;

b) cura l'attuazione delle disposizioni della FITP e del Comitato regionale, mantenendosi con questo in continui rapporti;

c) trasmette, per il tramite del Comitato regionale, al Consiglio federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'assemblea provinciale elettiva; trasmette, inoltre, al Comitato regionale i verbali delle proprie riunioni;

d) sottopone all'assemblea provinciale la relazione sulla gestione del Comitato;

e) propone annualmente, entro il 30 settembre, al Comitato regionale il piano di ripartizione dei fondi assegnati per la realizzazione dei propri compiti;

f) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali;

g) riceve le domande di affiliazione e di aggregazione di nuove società e, dopo aver svolto l'istruttoria, le trasmette al Comitato regionale per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

h) cura che gli affiliati della provincia siano in regola con i loro obblighi verso la FITP;

i) riceve le iscrizioni ai Campionati e le trasmette al Comitato regionale di competenza;

j) omologa i campi e le altre attrezzature tennistiche;

k) organizza le divisioni provinciali del Campionato a squadre degli affiliati, le fasi provinciali dei Campionati nazionali a squadre giovanili e veterani ed i Campionati provinciali individuali, con il coordinamento del Comitato regionale;

l) promuove e coordina l'attività agonistica giovanile provinciale di concerto con i competenti organi nazionali e regionali;

m) si adopera per la costituzione di nuove società e per la loro affiliazione;

n) assiste i dirigenti degli affiliati, agevolandone i rapporti con il Comitato regionale e con gli organi centrali;

o) promuove, presso gli affiliati, l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi di società di nuova costituzione;

p) programma e redige il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale;

q) programma e redige il calendario delle manifestazioni non agonistiche che si svolgono nella provincia e lo trasmette al Comitato regionale;

r) tiene contatti con gli enti locali (comunali e provinciali), sportivi (CONI provinciale ed enti di promozione sportiva), turistici (Ente provinciale del turismo, Pro-loco, ecc.) e ricreativi, per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività tennistica nella provincia, nel rispetto delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità federale;

s) svolge, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti che il Comitato regionale, in materie specifiche, ritiene di delegare espressamente;

t) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio federale a svolgere qualsiasi incarico nella provincia;

u) riferisce sull'attività svolta, con relazione scritta, all'assemblea provinciale;

v) entro il 31 marzo del secondo e quarto anno del quadriennio olimpico può indire una riunione programmatica organizzativa e di coordinamento degli affiliati della provincia.

Articolo 1.4.8 - Gestione finanziaria

1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati provinciali amministrano, salvo rendiconto secondo le previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità federale, i fondi assegnati dal Comitato regionale.

2. Il Comitato provinciale trasmette mensilmente al Comitato regionale il rendiconto delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi.

CAPO 1.4.IV – COMMISSIONI E FIDUCIARI PERIFERICI

Articolo 1.4.9 - Commissioni e fiduciari regionali e provinciali

1. Il Comitato regionale o il Comitato provinciale, per l'espletamento di alcune attività o per particolari esigenze organizzative, possono nominare Commissioni o fiduciari, regionali o provinciali, scegliendoli fra i tesserati, anche al di fuori dei consiglieri.

2. I componenti delle commissioni ed i fiduciari, non consiglieri, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del rispettivo Comitato regionale o provinciale, con voto consultivo per le materie di competenza.

Articolo 1.4.10 - Fiduciari federali periferici

1. I fiduciari federali periferici, regionali o provinciali, possono essere nominati dal Consiglio federale su proposta del Comitato per il beach tennis, del Comitato per il tennis in carrozzina e del Comitato per l'attività non agonistica, sentito il parere del Comitato regionale di appartenenza, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali in tali settori.

2. L'incarico è annuale e può essere confermato.

3. I fiduciari collaborano con i rispettivi Comitati e con il Comitato regionale competente, per lo sviluppo e l'organizzazione dell'attività e delle manifestazioni di settore, nonché per la loro approvazione.

LIBRO SECONDO - AFFILIATI

TITOLO 2.I - TIPOLOGIA

Articolo 2.1.1 – Affiliato

1. L'affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali.

2. Nell'atto costitutivo e nello statuto(1) l'affiliato deve espressamente prevedere:

a) l'inserimento nella denominazione sociale di "associazione sportiva dilettantistica" (ASD) o "società sportiva dilettantistica" (SSD);

b) l'indicazione della sede legale in uno degli stati membri dell'Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;

c) come finalità precipua, la pratica agonistica del tennis nel territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis;

d) a chi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione;

e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro:

1) con l'obbligo di rinvestire nell'attività sportiva gli eventuali utili di gestione;

2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;

3) con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;

f) l'attuazione al proprio interno dei principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci, nonché l'elettività delle cariche sociali; (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile); 

g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITP;

h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FITP, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;

i) l'obbligo di tesserare tutti i soci; (nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis); 

j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;

k) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari;

l) l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP;

m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche;

n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati;

o) le modalità di scioglimento dell'associazione;

p) il Collegio dei probiviri nelle associazioni che abbiano più di venti soci.

1 Una bozza di statuto-tipo di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta è riportata nell'Appendice I in calce al regolamento

Articolo 2.1.2 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati si distinguono in:

a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede sociale, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;

b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede sociale o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.

2. Le disposizioni previste per gli affiliati si applicano anche alle sezioni delle polisportive che richiedono l'affiliazione per una o più delle discipline gestite dalla FITP.

3. Gli affiliati di categoria A possono disporre anche di sedi secondarie ed in tal caso

a) se sono ubicate nella stessa regione della sede principale, sono comprese nell'affiliazione, con l'unico vincolo che la stessa gara o manifestazione non può svolgersi in più di una sede, salvi i casi di forza maggiore;

b) se sono ubicate in regioni diverse, l'affiliato deve ripetere l'affiliazione in ognuna delle regioni in cui è ubicato e ciascun affiliato secondario, identificato aggiungendo al nome quello della regione, è considerato ai soli fini dell'attività sportiva come autonomo e separato dagli altri, salve diverse specifiche indicazioni.

3. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di addestramento; l'esercizio del diritto di voto è limitato alla sede principale, ma l'attività sportiva svolta nella stessa regione può essere cumulata ad ogni altro effetto.

Articolo 2.1.3 – Enti aggregati

1. Sono enti aggregati:

a) la Lega italiana tennis e l'International lawn tennis club;

b) gli altri enti, costituiti in qualunque forma (ad es. alberghi, villaggi turistici, aziende pubbliche o private, gruppi sportivi, scolastici, militari, religiosi e simili).

2. Gli enti aggregati:

a) possono disporre anche di sedi secondarie;

b) non possono avere tesserati atleti;

c) possono disporre o no di impianti sportivi;

d) praticano attività di qualunque tipo: sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, in favore sia della FITP sia degli affiliati sia dei tesserati;

e) sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto.

3. Agli enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.

TITOLO 2.II - RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE - AGGREGAZIONE

Articolo 2.2.1 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla FITP, il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato dal Consiglio nazionale del CONI, a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla FITP e del CONI.

2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste, con la specifica procedura informatica federale, dal presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnata da pagamento della tassa e dai documenti indicati di seguito per ciascuna tipologia, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione o aggregazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi:

3. La domanda è esaminata dalla segreteria del Comitato regionale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra tipologia degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e trasmette la richiesta alla segreteria federale.

4. La segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.

5. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato o del responsabile o dei responsabili dell'aggregato non permette l'accettazione della domanda.

6. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti, a qualsiasi titolo, in debito con la FITP o con eventuali società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.

7. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.

8. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato hanno facoltà di reclamare al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. L'affiliazione o l'aggregazione hanno inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.

10. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrivono tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.2 – Rinnovo dell'affiliazione o dell'aggregazione

1. Gli affiliati e gli aggregati devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FITP inoltrando alla stessa, tramite la procedura informatica federale:

a) il modulo con i dati aggiornati;

b) l'elenco nominativo degli associati (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);

c) la richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 gennaio);

d) le tasse prescritte.

2. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrivono tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.3 - Termini

1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno e, dal 1° novembre al 31 dicembre, anche per l'anno successivo.

2. Il rinnovo dell'affiliazione o dell'aggregazione deve essere effettuato dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno in corso.

3. Trascorso detto termine, l'affiliato moroso cessa di appartenere alla FITP.

4. La richiesta di affiliazione o dell'aggregazione dell'affiliato o dell'aggregato cessato è considerata come nuova affiliazione o nuova aggregazione a tutti gli effetti.

Articolo 2.2.4 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:

a) esercitare il diritto di voto nelle assemblee nazionali, regionali e provinciali.

b) richiedere tessere per i propri soci;

c) iscrivere squadre a competizioni agonistiche;

d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;

e) disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.

2. Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'aggregato, che non ha rinnovato l'aggregazione, non può:

a) emettere o richiedere tessere;

b) organizzare, sui propri campi, manifestazioni federali con la partecipazione di tesserati;

c) esercitare ogni altra attività federale, sportiva o no.

3. Costituisce infrazione disciplinare il mancato completamento, entro il 31 gennaio, del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori, dichiarati all'atto dell'affiliazione o del suo rinnovo o dell'aggregazione.

4. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato o dell'aggregato che al 31 gennaio non abbia completato il tesseramento di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere entro sette giorni dalla ricezione.

5. Il mancato adempimento nel termine deve essere segnalato dal Comitato regionale alla segreteria federale; il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto.

6. L'affiliato e l'aggregato che non hanno pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento sono sospesi da qualsiasi attività federale; l'affiliato di cat. A inoltre non può:

a) partecipare ai Campionati a squadre;

b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione.

Articolo 2.2.5 - Denominazione sociale

1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.

2. Per l'affiliazione delle sedi secondarie fuori regione, la denominazione è integrata con l'indicazione della regione.

3. La FITP può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

Articolo 2.2.6. - Abbinamenti

1. Sono considerati "abbinati" gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di un'impresa, ente od organizzazione commerciale, con scopo pubblicitario.

2. La denominazione deve, comunque, essere conforme ai criteri dettati per la denominazione sociale e può essere adottata solo dopo l'accettazione del Consiglio federale.

Articolo 2.2.7 - Fusione per unione di affiliati

1. La fusione per unione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo ente, soggetto a nuovo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la FITP, a qualsiasi titolo.

2. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalle copie autentiche:

a) dei verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione;

b) dell'atto costitutivo e dello statuto della società che ha origine dalla fusione.

3. Il nuovo affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo statuto sociale, un Consiglio di amministrazione di nuova elezione.

4. Esso conserva l'anzianità federale, la categoria ed i diritti sportivi maggiori fra quelli attribuiti agli affiliati che si sono fusi, a condizione che la fusione sia avvenuta tra affiliati:

a) che siano affiliati da almeno dodici mesi;

b) che abbiano sede sociale e che abbiano svolto attività agonistica nello stesso comune o in comuni confinanti della stessa regione.

5. I tesserati degli affiliati che si sono fusi restano vincolati per il nuovo affiliato, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

Articolo 2.2.8 – Fusione per incorporazione di altri affiliati

1. Un affiliato che incorpora uno o più affiliati conserva, senza alcuna variante, la denominazione, i colori sociali, l'anzianità federale, il Consiglio di amministrazione ed i tesserati, nonché i diritti sportivi.

2. L'affiliato incorporante deve documentare l'avvenuta incorporazione.

3. I tesserati degli affiliati incorporati restano vincolati all'affiliato incorporante, alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere.

4. L'incorporazione è soggetta a riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio federale; il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di debiti con la FITP, a qualsiasi titolo.

Articolo 2.2.9 – Trasferimento della sede sociale

1. L'affiliato che trasferisce la sede sociale con variazione dei campi dichiarati deve chiederne l'omologazione, anche se gli stessi erano già omologati a nome di altro affiliato.

2. Se il trasferimento avviene al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione, l'affiliato trasferito non conserva i diritti sportivi attribuiti per la partecipazione al Campionato degli affiliati ed i suoi tesserati possono svincolarsi d'ufficio.

Articolo 2.2.10 – Principi generali in materia di attribuzione dei diritti sportivi

1. La FITP disciplina l'attribuzione e le vicende dei diritti sportivi federali nel rispetto dei principi emanati dal CONI in materia.

2. I diritti sportivi non possono essere in alcun modo oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di loro trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione tra affiliati.

3. Il Consiglio federale è competente a decidere in materia di devoluzione, attribuzione e vicende dei diritti sportivi, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti federali, nei casi in cui la fusione o il trasferimento della sede siano determinati da casi di forza maggiore e la sede sociale ed i campi rimangano all'interno della regione.

Articolo 2.2.11 - Comunicazione di tutte le variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione sociale, abbinamenti, fusioni, trasferimenti della sede sociale e variazioni nella composizione degli organi sociali, l'affiliato deve darne comunicazione alla FITP entro quindici giorni, accompagnata dai relativi verbali dell'organo competente, per il tramite del proprio Comitato regionale, che rilascia attestazione di ricezione.

2. Ogni altra variazione deve essere comunicata alla FITP ed al Comitato regionale di competenza entro quindici giorni.

3. Le attestazioni del Comitato regionale fanno fede ai fini della verifica dei poteri in sede di assemblee federali.

4. Tutte le variazioni, inoltre, sono comunicate al CONI per l'aggiornamento del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

TITOLO 2.III - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FITP

Articolo 2.3.1 - Recesso

1. L'affiliato recede comunicando alla FITP la sua volontà di interrompere il rapporto di affiliazione.

2. Il recesso deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 2.3.2 - Scioglimento volontario, fusione per unione o per incorporazione

1. L'affiliato che, per qualsiasi motivo, si scioglie interrompe automaticamente il rapporto di affiliazione alla FITP.

2. L'affiliato che viene incorporato da altro affiliato e gli affiliati che si uniscono sono considerati sciolti.

3. A seguito dello scioglimento di un affiliato, il Consiglio federale può autorizzare il mantenimento dei diritti sportivi, dell'anzianità federale e del vincolo dei tesserati (alle stesse condizioni e con lo stesso termine del vincolo in essere) in capo ad un ente di nuova affiliazione a condizione che:

a) l'affiliato sciolto non abbia debiti di alcun tipo nei confronti della FITP o delle società da questa controllate;

b) il nuovo affiliato abbia i campi e la sede sociale nella medesima ubicazione dell'affiliato sciolto;

c) il nuovo affiliato abbia provveduto al tesseramento di un numero di soggetti, già tesserati per l'affiliato sciolto, sufficienti a dimostrare una posizione di continuità con quest'ultimo;

d) il rappresentante legale ed i componenti del consiglio direttivo del nuovo affiliato non abbiano alcuna pendenza a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva e dagli stessi non abbiano subito condanne a pene inibitive pari o superiori a tre mesi negli ultimi 5 anni.

Articolo 2.3.3 - Inattività sportiva

1. Il Consiglio federale dichiara la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato che non abbia svolto alcuna attività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi.

2. Per attività sportiva, ai soli fini dell'inattività, si intende, oltre alla partecipazione a qualsiasi Campionato o manifestazione, individuali od a squadre, nazionali o locali, iscritti nei calendari ufficiali della FITP, anche la partecipazione a manifestazioni sportive non agonistiche o l'organizzazione di manifestazioni tennistiche o la gestione di centri di addestramento o di perfezionamento agonistico.

3. Avverso il provvedimento predetto è ammesso reclamo al Tribunale federale.

Articolo 2.3.4 - Revoca dell'affiliazione

1. Il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione nei casi in cui l'affiliato:

a) perda i requisiti indicati nello statuto per l'affiliazione;

b) sia moroso, non avendo regolarizzato la sua posizione nel termine del 31 gennaio.

2. Avverso il provvedimento di revoca, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso reclamo al Tribunale federale.

Articolo 2.3.5 - Radiazione

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato dagli Albi federali, nei casi indicati dallo statuto. 

2. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali. 

3. Avverso il provvedimento di radiazione può essere proposto appello alla Corte federale di appello.

LIBRO TERZO - TESSERATI

TITOLO 3.I - TESSERAMENTO E TESSERE 

Articolo 3.1.1 – Tessera federale e modalità di rilascio

1. L'esistenza del tesseramento, cioè del rapporto giuridico-sportivo che lega una persona alla FITP, è documentata dalla tessera federale di riconoscimento.

2. Le tessere federali sono rilasciate dalla FITP direttamente o tramite l'affiliato di appartenenza, previa indicazione delle proprie generalità e del sesso, maschile o femminile, del richiedente, corrispondenti a quelli riportati negli atti dello stato civile.

3. Tale documentazione è sufficiente per il rilascio delle tessere federali "socio" e "speciale", mentre per il rilascio delle tessere federali "atleta" ed "atleta non agonista", si applicano le norme specifiche.

4. In nessun caso può essere emessa una tessera riportante indicazione di sesso diverso da quello risultante dagli atti dello stato civile.

5. Gli affiliati hanno l'obbligo di tesserare i soci, gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici ed i massaggiatori, versando per ciascuna tessera la quota annualmente stabilita dal Consiglio federale.

6. Il socio è tenuto a fornire all'affiliato di appartenenza i propri dati anagrafici per la compilazione della tessera ed a dichiarare la sua eventuale posizione di tesserato atleta dell'anno precedente; se richiede la tessera atleta o atleta non agonista, deve depositare presso l'affiliato idonea certificazione sanitaria.

7. Il tesserato ha obbligatoriamente il proprio domicilio, per ogni comunicazione federale che lo riguardi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza.

8. Non può rilasciarsi alcuna tessera federale alle persone a cui è inibito il tesseramento, a norma di statuto, od in mancanza dei requisiti o della certificazione o della documentazione necessari.

9. L'inosservanza di tali norme costituisce infrazione disciplinare.

10. La FITP si riserva di emanare annualmente disposizioni quadro in merito alle modalità del tesseramento.

Articolo 3.1.2 - Tipi di tessera

1. Le tessere federali sono:

a) tessera di riconoscimento, distinta in

1) tessera socio;

2) tessera speciale;

b) tessera di riconoscimento e di abilitazione alle gare, distinta in:

1) tessera atleta;

2) tessera atleta non agonista.

2. Il costo delle tessere federali è stabilito annualmente dal Consiglio federale.

3. Nel corso dell'anno, nel rispetto delle procedure indicate e dei requisiti, la tessera atleta non agonista può essere sostituita dalla tessera atleta e viceversa.

4. Possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista, una per ciascun settore federale (tennis, beach tennis, padel), ma in nessun caso possono essere rilasciate alla stessa persona più tessere atleta o atleta non agonista per lo stesso settore federale.

Articolo 3.1.3 - Tessera socio

1. La tessera socio è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, ai soci, compresi atleti, dirigenti, medici, tecnici e massaggiatori.

2. Il possesso della tessera socio è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 3.1.4 - Tessera speciale

1. La tessera speciale è rilasciata dal Comitato provinciale o, in mancanza, dal Comitato regionale territorialmente competente ai dirigenti federali, agli ufficiali di gara, ai tecnici, ai medici ed ai massaggiatori federali ed a coloro che rivestono cariche onorarie, che non siano soci di un affiliato.

2. Il possesso della tessera speciale è compatibile con quello di ogni altro tipo di tessera federale.

Articolo 3.1.5 - Tessera atleta

1. La tessera atleta è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica.

2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta:

a) dal richiedente, se maggiorenne;

b) dall'esercente la potestà genitoriale del minore;

c) dall'esercente la potestà genitoriale del minore, con il suo assenso se ha compiuto il 14° anno di età.

3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.

4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento.

5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva.

6. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l'ha rilasciata:

a) l'atleta maggiorenne e quello minorenne appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

b) l'atleta minorenne appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.

7. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della quota relativa) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda.

8. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Articolo 3.1.6 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.

2. La richiesta della tessera atleta non agonista deve essere sottoscritta:

a) dal richiedente, se maggiorenne;

b) dall'esercente la potestà genitoriale del minore;

c) dall'esercente la potestà genitoriale del minore, con il suo assenso se ha compiuto il 14° anno di età.

3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata anche a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.

4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento.

5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva.

6. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, padel) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

7. È fatto obbligo all'affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera atleta, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi gli allievi delle scuole di addestramento.

Articolo 3.1.7 - Validità delle tessere federali

1. La richiesta di rilascio della tessera può essere avanzata in qualsiasi momento dell'anno.

2. La tessera è valida dalla data del rilascio da parte del Comitato regionale sino al 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Il termine di cui al precedente comma è prorogato sino all'eliminazione del tesserato atleta o atleta non agonista  impegnato in manifestazioni cominciate o programmate con inizio anteriore al 1° febbraio e proseguite successivamente.

4. Il Consiglio federale, per esigenze particolari riferite sia ai tesserati sia all'attività, può definire differenti date per il rilascio e per la validità delle tessere, per una durata comunque non superiore a trenta giorni compresi tra il 1° giugno ed il 30 settembre.

5. Il tesserato atleta o atleta non agonista, qualora sia scaduta la certificazione medica di idoneità, si impegna:

a) a non svolgere attività agonistica o non agonistica, restituendo la tessera all'affiliato che l'ha rilasciata; ovvero 

b)  depositare una nuova certificazione medica di idoneità.

6. Il mancato rispetto di tale norma costituisce infrazione disciplinare.

7. Se nel corso dell'anno si interrompe, per qualsiasi motivo, il vincolo giuridico-sportivo di un affiliato con la FITP, il tesseramento dei soci e le tessere federali rilasciate continuano ad avere valore sino al 31 gennaio.

8. La validità delle tessere federali è sospesa, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione per il tesserato, in caso di mancato pagamento nel termine della sanzione pecuniaria irrogata e fino al momento dell'adempimento.

Articolo 3.1.8 - Duplicati

1. Qualora, per una causa qualsiasi, venga smarrita o distrutta una tessera, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato.

2. Il duplicato deve essere richiesto al competente Comitato provinciale o, in mancanza, al Comitato regionale, versando la tassa prescritta.

3. Il duplicato è altresì rilasciato, previa restituzione della tessera già emessa e senza pagamento della tassa:

a) qualora il titolare ottenga il trasferimento in corso d'anno;

b) qualora il titolare ottenga la sostituzione della tessera atleta non agonista con quella atleta;

c) qualora, per una causa qualsiasi, sia necessario modificare un dato o correggere un errore.

Articolo 3.1.9 - Partecipazione all'attività sportiva

1. Per partecipare all'attività sportiva l'interessato deve possedere ed esibire all'Ufficiale di gara preposto la tessera atleta o la tessera atleta non agonista del settore a cui appartiene la manifestazione.

2. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta, pur essendone in possesso:

a) può essere ammesso a partecipare ad un singolo torneo previa dichiarazione scritta di possesso della tessera e versamento della tassa a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio federale; in caso di minore, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'esercente la potestà;

b)  può essere ammesso a partecipare a gare di Campionato a squadre previa dichiarazione scritta da parte del capitano della squadra, con versamento della tassa sub judice, annualmente stabilita dal Consiglio federale.

3. Il giocatore straniero maggiorenne, non tesserato FITP, può prendere parte a tutte le competizioni che ne prevedono la partecipazione, rilasciando dichiarazione liberatoria attestante il possesso della tessera atleta o equivalente della propria Federazione e l'avvenuto accertamento dell'idoneità per la pratica sportiva e versando la tassa prevista; per lo straniero minorenne, la stessa dichiarazione liberatoria deve essere redatta dalla Federazione nazionale di appartenenza o documentata da attestazione dell'accompagnatore ufficiale.

4. Chi non è in grado di esibire la tessera atleta non agonista non può essere ammesso a giocare.

Articolo 3.1.10 - Tesseramento di cittadino straniero

1. Il cittadino straniero può essere tesserato alla FITP ed ottenere il rilascio della tessera federale alle seguenti condizioni:

a) nella qualità di socio di un affiliato in qualsiasi momento (tessera socio);

b) nella qualità di atleta di un affiliato in qualsiasi momento (tessera atleta o atleta non agonista), previa valutazione del suo livello di classifica;

c) nella qualità di Ufficiale di gara, di tecnico, di medico e di massaggiatore federale non socio di affiliato, in qualsiasi momento, purché residente in Italia (tessera speciale).

2. Il cittadino straniero:

a) anche se tesserato, non può ricoprire cariche federali elettive;

b) anche se munito di tessera atleta, è sempre escluso dai Campionati individuali in ogni loro fase e dai Campionati a squadre, salvo il Campionato degli affiliati.

3. Il cittadino straniero extracomunitario, per il rilascio della tessera atleta, deve inoltre:

a) ottenere la dichiarazione nominativa di assenso del CONI, nel caso di fornitore di prestazioni sportive a favore di un affiliato; ovvero

b) presentare un documento d'identità che attesti la cittadinanza di un paese dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, dello Stato della Città del Vaticano, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco, della Serenissima Repubblica di San Marino; ovvero

c) presentare regolare permesso di soggiorno in Italia, in ogni altro caso.

4. Gli stranieri minorenni possono essere tesserati con le medesime procedure previste per i cittadini italiani, anche dopo il compimento della maggiore età e fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana per i soggetti che l'abbiano richiesta, avendone i requisiti in applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a condizione che:

a) o siano regolarmente residenti nel territorio dello stato italiano dal compimento del decimo anno di età;

b) o, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, siano iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.

5. I tesserati ai sensi del comma precedente non rientrano nella definizione di "straniero" per la partecipazione alle gare sia individuali sia a squadre, anche dopo il compimento della maggiore età, se depositano una dichiarazione scritta che la procedura per l'acquisizione della cittadinanza italiana è ancora in corso.

Articolo 3.1.11 - Tesserato tramite più affiliati

1. Ogni persona può essere socio di uno o più affiliati, ottenendo il rilascio di più tessere socio.

2. Ogni persona può chiedere il rilascio della tessera atleta in favore di un solo affiliato, per ciascun settore di attività (tennis, beach tennis, padel).

3. Nel caso di rilascio della tessera atleta o della tessera atleta non agonista per due o più affiliati per lo stesso settore di attività, ha validità quella cronologicamente anteriore, salva la disciplina sui trasferimenti.

4. In tale caso, sia il tesserato sia gli affiliati interessati possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

TITOLO 3.II - TESSERATI PARALIMPICI

Articolo 3.2.1 – Giocatori paralimpici

1. I giocatori del settore del tennis in carrozzina devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in una o entrambe le estremità inferiori, che impedisce loro di giocare in piedi.

2. La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni:

a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure

b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure

c) un'amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all'altezza del metatarso; oppure

3. Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le caratteristiche qui riportate.

Articolo 3.2.2 – Giocatori "quad"

1. Un giocatore quad deve corrispondere ai criteri di disabilità fisica permanente definiti per tutti i giocatori ed inoltre avere una disabilità motoria permanente in una od in entrambe le estremità superiori.

2. I giocatori quad devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

 a) un deficit neurologico in prossimità del livello C8 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure

b) amputazione di un'estremità superiore; oppure

c) focomelia di un'estremità superiore; oppure

d) distrofia muscolare o miopatia ad un'estremità superiore; oppure

3. I giocatori quad, inoltre, devono avere almeno una delle seguenti disabilità funzionali, che comporti un uso limitato delle estremità superiori, con o senza limitazioni della funzionalità del tronco:

riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare la battuta sopra la testa;

b) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per effettuare il diritto e il rovescio;

c) riduzione delle funzionalità motorie necessarie per manovrare una carrozzina manuale;

d) inabilità a stringere la racchetta senza l'ausilio di una protesi o di una fasciatura che permetta l'uso dell'attrezzo per giocare.

4. La combinazione di fattori dominanti e non-dominanti fra le funzionalità degli arti superiori e la funzionalità del tronco sono tenute in considerazione per dichiarare un giocatore appartenente al settore quad; coloro che dimostrano un buon livello di funzionalità e di controllo del tronco debbono avere un maggior livello di disabilità degli arti superiori rispetto a coloro che hanno un basso o addirittura nullo controllo del tronco.

5. L'appartenenza al settore quad è definita dalla Commissione medica ITF, secondo i criteri indicati nel Manuale ITF.

6. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore quad per la partecipazione alle gare devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

Articolo 3.2.3 – Carrozzine elettriche

1. La Commissione medica ITF può consentire, in caso di grosse limitazioni di mobilità, l'uso di una carrozzina elettrica.

2. Se autorizzati all'uso di tale carrozzina, devono continuare a giocare in carrozzina elettrica in ogni competizione autorizzata dalla FITP o dall'ITF.

3. Eventuali reclami contro qualsiasi giocatore per l'uso della carrozzina elettrica devono essere presentati secondo quanto previsto nell'Appendice A dell'ITF Regulations for Wheelchair Tennis.

TITOLO 3.III - SETTORI DI ETÀ E CATEGORIE DI CLASSIFICA DEI TESSERATI 

Articolo 3.3.1 - Settori di età

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:

a) Giovanili o Under, suddivisi in:

1) Under 8: coloro che non hanno compiuto otto anni;

2) Under 10: coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;

3) Under 12: coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;

4) Under 14: coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;

5) Under 16: coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;

6) Under 18: coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;

b) Ordinari: coloro che hanno compiuto diciotto anni;

c) Veterani, identificati in:

1) Over 30: coloro che hanno compiuto ventinove anni;

2) Over 35: coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;

3) Over 40: coloro che hanno compiuto trentanove anni;

4) Over 45: coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;

5) Over 50: coloro che hanno compiuto quarantanove anni;

6) Over 55: coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;

7) Over 60: coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;

8) Over 65: coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;

9) Over 70: coloro che hanno compiuto sessantanove anni;

10) Over 75: coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;

11) Over 80: coloro che hanno compiuto settantanove anni.

2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore agonistico under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.

3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore.

4. Per i settori giovanili possono essere definite previsioni o competizioni riferite ad una singola classe di età, definita con gli stessi criteri dei settori di età, ma con riferimento ad un solo anno (indicata con l'anno che si compie nell'anno solare in corso e cioè: under 9, under 10, under 11, under 12, under 13, under 14, ecc.).

5. Un giocatore paralimpico è qualificato junior se non ha compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio dell'anno in corso.

Articolo 3.3.2 - Classificazione

1. I tesserati agonisti, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati come riportato negli articoli seguenti.

2. La classificazione dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è di competenza della Commissione campionati e classifiche, per il tennis e per il padel, del Comitato rispettivo per il beach tennis e per il tennis in carrozzina.

3. L'attribuzione della classifica è regolata dal metodo per la compilazione delle classifiche annualmente deliberato dal Consiglio federale e pubblicato negli Atti ufficiali.

4. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.

Articolo 3.3.3 – Classifiche del tennis e del beach tennis

1. I Tesserati agonisti del tennis e del beach tennis sono classificati come segue:

a) Prima categoria;

b) Seconda categoria;

c) Terza categoria;

d) Quarta categoria.

2. Le categorie di classifica sono divise in gruppi di ordine decrescente, come segue:

3. E' possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.

Articolo 3.3.4. Classifiche del padel

1. I tesserati agonisti del padel sono classificati come segue:

a) prima fascia

b) seconda fascia

c) terza fascia

d) quarta fascia

e) quinta fascia.

2. All'interno delle fasce i giocatori sono ordinati secondo i criteri ogni anno stabiliti dal Consiglio Federale.

Articolo 3.3.5 – Classifiche del tennis in carrozzina

1. I tesserati paralimpici sono suddivisi nei seguenti settori:

2. Per ciascun settore è stilata una classifica nazionale di singolare ed una di doppio, tenendo conto dei punti ottenuti da tutti i giocatori tesserati nei seguenti tornei ITF E FITP, purché diretti da un Giudice arbitro:

a) tornei internazionali approvati dall'ITF;

b) tornei approvati dalla FITP (esclusi i tabelloni di consolazione); 

c) Campionati italiani assoluti;

d) Campionati italiani a squadre.

3. La classifica nazionale è composta come segue:

4. I punti ottenuti sono validi per il settore cui il giocatore appartiene, anche se riferiti alla partecipazione ad un torneo di settore diverso.

5. In caso di parità di punteggio, precede il giocatore che ha disputato il minor numero di gare; in caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio.

6. La classifica è aggiornata entro sette giorni dalla conclusione di ogni torneo e pubblicata nel sito federale.

TITOLO 3.IV - TRASFERIMENTI 

Articolo 3.4.1 – Generalità

1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.

2. Il possessore di tale tessera è vincolato, per la specifica disciplina per la quale è stata rilasciata la tessera, con l'affiliato che l'ha rilasciata:

a) per l'anno di rilascio della tessera, per gli atleti appartenenti al settore under 10 e per gli atleti maggiorenni;

b) per l'anno di rilascio della tessera e per l'anno successivo, per gli atleti appartenenti ai settori under 12, 14, 16 e 18 e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti, salve diverse previsioni dell'accordo di preparazione stipulato tra le parti e depositato presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato.

3. Il tesserato che nell'anno precedente non aveva la tessera atleta e chi non sia mai stato tesserato possono richiedere la stessa, senza formalità e senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi affiliato.

4. Il tesserato soggetto a vincolo pluriennale, a cui, per qualsiasi motivo, non sia stata rilasciata la tessera atleta, resta vincolato all'affiliato di appartenenza alle stesse condizioni e con gli stessi termini.

Articolo 3.4.2 - Cessazione del vincolo per decorrenza del termine

1. Per il tesserato atleta il vincolo cessa se entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del vincolo dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza dell'intenzione di trasferirsi ad altro affiliato e dimostra il pagamento dell'indennità di preparazione o di svincolo, se dovute, ovvero ottiene la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.

2. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diverse discipline federali, il vincolo cessa solo per la specifica disciplina per cui si verificano le condizioni di cessazione.

3. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero:

a) di rinnovare il vincolo per lo stesso affiliato ovvero di stipulare un nuovo accordo per la preparazione;

b) di trasferirsi ad altro affiliato nell'anno successivo.

4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro il 31 gennaio successivo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza, come indicato al precedente comma 3 lettera a).

Articolo 3.4.3 - Scioglimento del vincolo su domanda

1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, in qualsiasi momento, anche nel corso dell'anno:

a) con il nulla-osta dell'affiliato, oppure

b) per il trasferimento della residenza in un comune di un'altra provincia, oppure

c) per il trasferimento del domicilio in un comune di un'altra provincia per motivi di lavoro o di studio e
se, essendo soggetto all'indennità di preparazione o di svincolo, queste siano state versate all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;

d) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;

f) per il mancato rilascio della tessera (o la mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti;

g) per la variazione della categoria dell'affiliato da A a B.

2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.

3. Il tesserato atleta, che non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di trasferirsi ad altro affiliato, anche per l'anno in corso.

4. Se la procedura di trasferimento non è completata entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento del vincolo, si intende rinunciata ed il vincolo ripristinato a favore dell'affiliato di provenienza.

Articolo 3.4.4 - Scioglimento d'ufficio del vincolo

1. Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie automaticamente in qualsiasi momento nei seguenti casi:

a) per cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato, per qualsiasi motivo;

b) per scioglimento dell'affiliato, salvo quanto previsto dall'articolo 2.3.2, comma 3;

c) per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione;

d) per l'assenza del riconoscimento della scuola di addestramento o sua revoca, limitatamente agli allievi della stessa; 

e) per irrogazione della sanzione della retrocessione, in conseguenza del mancato tesseramento da parte dell'affiliato di tutti coloro che, soci o no, vi siano soggetti.

2. L'indennità di preparazione è dovuta solo se l'accordo non prevede diversamente, mentre l'indennità di svincolo è sempre dovuta.

3. Nel caso di possesso di più tessere atleta per diverse discipline federali, il vincolo è sciolto solo per la specifica disciplina per cui si verifica la causa di scioglimento.

4. Il tesserato atleta, che non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre, dopo lo scioglimento del vincolo, è libero di tesserarsi per altro affiliato, anche per l'anno in corso, senza necessità di pratica di trasferimento.

Articolo 3.4.5 - Modalità del trasferimento

1. Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:

a) per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine;

b) anche nel corso dell'anno, in tutti i casi di scioglimento del vincolo, se l'atleta non ha rappresentato un affiliato in una qualsiasi fase di un qualsiasi Campionato nazionale a squadre.

2. L'interessato deve presentare al Comitato regionale la domanda di trasferimento con le seguenti modalità:

a) nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, entro il 31 gennaio seguente, con allegati (articolo 3.4.2):

1) la tassa di trasferimento;

2) la copia della comunicazione di svincolo all'affiliato ed al Comitato regionale di appartenenza;

3) per i soli giocatori soggetti, la ricevuta del pagamento dell'indennità di svincolo o dell'indennità di preparazione ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente;

b) nei casi di scioglimento del vincolo, prima della richiesta della nuova tessera atleta, entro trenta giorni dalla richiesta di scioglimento, con allegati (per ciascun caso indicato in parentesi e nella tabella seguente):

1) la tassa di trasferimento salvi i casi di scioglimento del vincolo d'ufficio;

2) per i soli giocatori soggetti, la ricevuta del pagamento dell'indennità di svincolo o dell'indennità di preparazione ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente (articolo 3.4.3, comma 1, lettera a), n.1, 2 e 3);

3) il nulla-osta (articolo 3.4.3, comma 1, lettera a), n. 1);

4) la certificazione anagrafica o l'atto equipollente comprovante il trasferimento della residenza o del domicilio(articolo 3.4.3, comma 1, lettera c); 

5) la richiesta all'affiliato di rilascio della tessera (articolo 3.4.3, comma 1, lettera c).

c) nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio, in qualunque momento, con allegati (art. 3.4.4 e tabella seguente):

1) indicazione del motivo che ha dato origine allo scioglimento;

2) per i soli giocatori soggetti, la ricevuta del pagamento dell'indennità di svincolo o dell'indennità di preparazione ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente.

Articolo 3.4.6 - Nulla-osta

1. Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo presidente o da chi ne fa le veci, che, entro quindici giorni dalla richiesta:

a) rilascia il nulla-osta al richiedente; ovvero

b) comunica allo stesso le motivazioni del mancato rilascio.

2. Il nulla-osta deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data della sottoscrizione e non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Articolo 3.4.7 – Limitazione del trasferimento

1. Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può trasferirsi fino alla successiva annata sportiva.

2. Ai fini della rappresentanza di un affiliato, l'inserimento dell'atleta nella lista dei giocatori, dichiarata all'atto dell'iscrizione o nella formazione presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara.

Articolo 3.4.8 - Indennità di preparazione

1. L'indennità di preparazione rappresenta il valore economico riconosciuto, in caso di trasferimento dell'atleta, maggiorenne o minorenne, all'affiliato che ha provveduto alla sua preparazione ed alla sua educazione, calcolata sulla base di un accordo preventivo tra atleta ed affiliato, che tenga espressamente conto almeno dei seguenti aspetti oggettivi:

a) i servizi resi o che verranno resi reciprocamente;

b) gli investimenti economici ai quali l'affiliato si impegna o si è già impegnato per lo svolgimento dell'attività agonistica dell'atleta.

2. L'accordo, il cui schema-tipo è riportato in Appendice II, deve inoltre esplicitamente indicare:

a) la durata e le modalità di scioglimento anticipato o di rinnovo, esclusa ogni forma di rinnovo tacito;

b) l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di preparazione, sia nei casi di risoluzione anticipata dell'accordo sia nei casi di sua conclusione a termine;

c) i casi in cui il pagamento dell'indennità non è dovuto (scioglimento del vincolo d'ufficio, ecc.);

d) la previsione, nei casi di controversie, della competenza della Commissione tesseramenti.

3. L'accordo di preparazione può essere stipulato da un atleta solo con un affiliato che disponga di una scuola di addestramento riconosciuta dalla FITP per la disciplina di appartenenza.

4. Copia dell'accordo e di eventuali atti integrativi e sostitutivi deve essere depositata, a pena di nullità, presso il Comitato regionale di appartenenza dell'affiliato, entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

5. L'indennità di preparazione, ove concordata:

a) si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti, in ogni caso;

b) si applica anche nei casi di scioglimento del vincolo d'ufficio o per mancato rilascio della tessera da parte dell'affiliato di appartenenza, salva diversa previsione specifica dell'accordo.

6. L'indennità di preparazione è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessera il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 3.4.9 - Indennità di svincolo

1. L'indennità di svincolo rappresenta il corrispettivo valore economico riconosciuto all'affiliato per la perdita dell'atleta, in caso di suo trasferimento, calcolata sulla base di parametri oggettivi e definiti preventivamente, che tenga conto:

a) della classifica dell'atleta e della sua variazione tra l'inizio ed il termine del rapporto con l'affiliato;

b) dell'età dell'atleta;

c) della durata complessiva del vincolo in caso di rinnovo;

d) dei risultati agonistici ottenuti.

2. L'indennità di svincolo si applica per il trasferimento ad altro affiliato dei tesserati atleti minorenni (esclusi gli appartenenti al settore under 10), nei casi non soggetti all'indennità di preparazione.

3. È corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessera il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 3.4.10 – Calcolo dell'indennità di svincolo

1. L'indennità di svincolo è dovuta per i tesserati atleti minorenni (esclusi gli appartenenti al settore under 10), che richiedono lo scioglimento anticipato del vincolo per il trasferimento ad altro affiliato ed hanno un punteggio superiore a zero.

2. I punti sono cumulabili e vengono attribuiti ai tesserati atleti nelle misure sotto riportate:

a) punti attribuiti in funzione di classifica ed età, riferite al momento nel quale si chiede lo svincolo:

b) punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase nazionale dei Campionati individuali giovanili (under 16, 15, 14, 13, 12 e 11) e di seconda e terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro dell'avversario per qualsiasi motivo):

c) punti attribuiti in base ai piazzamenti nella fase regionale dei Campionati individuali giovanili (under 18, 16, 15, 14, 13, 12 e 11) e di terza categoria, a condizione che sia stato disputato almeno un incontro (esclusi i casi di rinuncia o ritiro dell'avversario per qualsiasi motivo); non vengono attribuiti punti regionali a coloro che ne ottengono nella fase nazionale del medesimo Campionato:

d) punti attribuiti in base alla convocazione in rappresentative giovanili ufficiali a squadre (non cumulabili tra loro):

e) punti attribuiti in relazione alla durata complessiva del vincolo, compresi i suoi rinnovi;

3. Il punteggio è il numero intero che si ottiene dalla somma dei punti; gli eventuali decimali da 0,6 a 0,9 attribuiscono l'unità superiore, quelli da 0,1 a 0,5 l'unità inferiore.

4. I punti attribuiti per l'attività dei settori giovanili vanno moltiplicati per 1,2 quando il tesserato atleta appartiene al primo anno del settore.

5. L'ammontare dell'indennità di svincolo si ottiene moltiplicando il punteggio per la cifra base stabilita annualmente dal Consiglio federale.

6. L'indennità di svincolo è corrisposta dall'affiliato di destinazione che tessera il giocatore e deve essere totalmente reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi dell'affiliato di provenienza.

Articolo 3.4.11 - Commissione tesseramenti

1. La Commissione tesseramenti è composta da un presidente e quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per l'intera durata del quadriennio olimpico, ed ha sede presso la FITP in Roma. 

 2. Ha competenza ad emanare provvedimenti non giurisdizionali sulle questioni inerenti al rilascio delle tessere, al trasferimento, al nullaosta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo dei tesserati. 

 3. Il procedimento è instaurato su ricorso del tesserato atleta oppure, se minorenne, da chi ne esercita la potestà; il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la ricevuta di pagamento della tassa federale, nonché l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni. 

 4. La Commissione, ricevuto il ricorso, ne invia copia a tutte le altre parti interessate (affiliato, organo federale periferico od altri) invitandole a far pervenire, entro dieci giorni dalla comunicazione, controdeduzioni o note esplicative, nonché ogni altra documentazione relativa al caso e l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax dove ricevere gli atti e le comunicazioni. 

 5. Decide in camera di consiglio sulla base degli atti e può assumere eventualmente ulteriori informazioni; qualora lo ritenga utile e quando una parte chiede di essere ascoltata, fissa l'udienza e invita le parti interessate alla discussione. 

 6. La decisione della Commissione è depositata in segreteria, che la comunica senza indugio a tutte le parti del procedimento. 

 7. I provvedimenti della Commissione tesseramenti sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale. 

LIBRO QUARTO - AGENTI DEGLI ATLETI

Articolo 4.1 - Tutela degli atleti 

1. Gli atleti tesserati che, per i rapporti connessi allo svolgimento della loro attività sportiva federale, intendano avvalersi dell'opera di assistenti o mandatari possono affidare l'incarico,(2) con o senza rappresentanza, solo a soggetti iscritti nell'elenco tenuto presso la segreteria federale, consultabile dagli atleti interessati per verificare l'iscrizione.  

2. L'agente che ha ricevuto l'incarico è l'unico autorizzato a promuovere e tutelare gli interessi dei propri assistiti, può avvalersi di dipendenti e collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi e può organizzare la propria attività imprenditorialmente.

3. È facoltà dell'agente attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico a condizione che: 

a) ciò sia espressamente autorizzato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico o del mandato o successivamente; 

 b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente Regolamento oppure svolga tale attività con un ramo di azienda avente organizzazione e contabilità separata; 

 c) le attività di assistenza disciplinate dal presente Regolamento vengano svolte esclusivamente, in modo diretto e personale, dall'agente nei cui confronti sono assunte le eventuali sanzioni. 

4. Gli atleti possono avvalersi del supporto di un solo agente con cui abbiano instaurato il rapporto fiduciario fino a revoca. 

5. L'attività degli agenti non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica stabilita dai tecnici federali. 

Articolo 4.2 – Titoli e modalità per l'iscrizione nell'elenco  

1. Solo gli agenti iscritti nell'elenco possono qualificarsi come "agenti degli atleti FITP".

2. Per iscriversi nell'elenco degli agenti degli atleti, gli interessati debbono presentare, in ogni momento dell'anno, domanda alla segreteria federale, con le modalità di seguito previste, in ogni caso indicando:

a) di essere maggiorenne e tesserato FITP (per la prima iscrizione, in alternativa, l'impegno a tesserarsi in caso di accoglimento della domanda);

b) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;

c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

d) di non avere e non avere avuto, nei ventiquattro mesi anteriori alla presentazione della domanda, rapporti lavorativi, a qualsiasi titolo, centrale o periferico, con la FITP. o con eventuali società dalla stessa controllate;

e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

f) di non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) di non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive o per avere in qualsiasi modo favorito in altri l'uso di sostanze dopanti o comunque proibite ai sensi della disciplina antidoping;

h) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dallo statuto e riportate nel presente Regolamento;

i) di essere residente in Italia o di avere in Italia una sede ed una stabile struttura organizzativa dedicata all'attività che intende svolgere, in regola con la normativa fiscale italiana;

j) di non aver sottoscritto con alcun atleta eventuali accordi che non siano stati approvati dal Consiglio federale.

3. La domanda deve essere corredata da: 

a) ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di iscrizione all'elenco, stabilita dal Consiglio federale; 

b) garanzia fideiussoria a prima richiesta, redatta secondo il modello predisposto dalla FITP e rilasciata da primario istituto di credito per l'importo annualmente stabilito dal Consiglio federale; la garanzia deve coprire il risarcimento di danni e le sanzioni disciplinari conseguenti a fatti e comportamenti legati al mancato rispetto del presente Regolamento e, in caso di escussione totale o parziale, deve essere reintegrata entro trenta giorni, pena la cancellazione dall'elenco e nel frattempo, l'agente è sospeso dall'elenco sino all'avvenuta integrazione. 

Articolo 4.3 – Valutazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco 

1. È inammissibile la domanda di chi non sia in possesso dei requisiti o che non sia corredata dai documenti richiesti. 

2. I requisiti possono essere attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ma è in ogni caso riservata alla segreteria federale la facoltà di richiedere idonea documentazione delle circostanze attestate e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 

3. Qualora le dichiarazioni non risultino veritiere, la domanda è respinta o l'iscrizione già accordata è revocata; in tali casi, la fideiussione prestata è restituita, ma la tassa annuale di iscrizione all'elenco è trattenuta. 

4. Il venire meno anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata cancellazione dell'agente dall'elenco.  

Articolo 4.4 – Esame di ammissione nell'elenco degli agenti 

1. La prima iscrizione nell'elenco degli agenti, deliberata dal Consiglio federale, è subordinata al superamento di una prova di esame in materia giuridico-sportiva.

2. La prova di esame è predisposta periodicamente nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio federale e resi pubblici attraverso il sito della FITP. 

3. Il candidato che non supera la prova di esame non può essere iscritto nell'elenco; in tal caso, la fideiussione è liberata, mentre la tassa annuale di iscrizione all'elenco è incamerata come diritti di segreteria. 

4. Il candidato che non viene iscritto nell'elenco può ripresentare domanda l'anno successivo, sussistendone i requisiti. 

5. Dopo il superamento della prova di esame, ai fini della permanenza nell'elenco, l'agente deve annualmente presentare, entro il 31 gennaio, domanda ai sensi dell'articolo 4.2, nonché, se non già tesserato, tesserarsi alla FITP anche con tessera speciale. 

Articolo 4.5 – Iscrizione nell'elenco degli agenti  

1. Il ruolo di agente è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali. 

2. Dal momento dell'iscrizione all'elenco, l'agente, in qualità di tesserato, è impegnato al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" del CONI, nonché delle norme di comportamento indicate nel presente Regolamento, accettandolo espressamente, e di tutti gli altri regolamenti federali. 

3. In particolare, gli agenti, quali tesserati, sottostanno alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organi di giustizia federali, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti. 

4. Gli agenti, con l'iscrizione nell'elenco, autorizzano espressamente la FITP a rendere noti ed a fornire a terzi i dati relativi alle loro attività riportati nella domanda di iscrizione nonché a rendere noti anche i nominativi dei tesserati da loro assistiti, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali. 

5. L'elenco aggiornato degli agenti degli atleti, le relative sospensioni dall'attività e gli accordi in essere possono essere pubblicati sul sito internet della FITP su pagine riservate agli affiliati ed ai tesserati.  

Articolo 4.6 – Doveri degli agenti degli atleti 

1. L'agente è tenuto ad osservare il presente Regolamento, nonché ad improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale non abusando dell'eventuale posizione dominante acquisita nel mercato. 

2. L'agente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente l'interesse del singolo atleta. 

3. L'agente, per regolare i rapporti con ogni singolo atleta, deve, pena l'invalidità, concludere accordi in forma scritta redatti secondo il modello predisposto dalla FITP e, in ogni caso, nel rispetto della presente normativa. 

4. L'incarico di assistenza deve risultare da atto sottoscritto dall'atleta e dall'agente per accettazione, deve contenere i limiti del mandato, di durata al massimo biennale e prevedere espressamente se è da ritenere o meno con rappresentanza. 

5. L'agente deve depositare l'elenco contenente tutti gli atleti rappresentati entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio federale per ogni singola stagione sportiva. 

Articolo 4.7 – Doveri degli atleti  

1. Gli atleti, nella loro qualità di tesserati, sono tenuti al totale rispetto di quanto previsto nei Regolamenti federali e devono regolare i propri rapporti con gli agenti conformemente alla presente normativa, nel rispetto delle linee guida emanate dalla FITP. 

2. Agli atleti non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'elenco o soggetto a sanzioni disciplinari in corso di esecuzione; a tal riguardo la FITP si impegna a pubblicare sul sito internet federale l'elenco aggiornato degli agenti nonché i rapporti in essere tra gli agenti e gli atleti. 

3. Gli atleti appartenenti ai settori giovanili, che non abbiano raggiunto la maggiore età, possono avvalersi dell'assistenza di un agente, con incarico conferito, a pena di nullità, tramite i moduli predisposti dal Consiglio federale e sottoscritto dall'atleta e da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale. 

4. È vietato agli atleti di riconoscere compensi agli agenti calcolati sulla base dei contributi federali ricevuti o dei premi ottenuti per la partecipazione alla Coppa Davis o Fed Cup. 

5. Gli atleti interessati a servirsi di un agente devono presentare istanza indirizzata alla segreteria federale e trasmettere contestualmente copia dell'accordo sottoscritto con l'agente. 

6. Il Consiglio federale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, delibera con motivazione in merito e l'accoglimento della richiesta dà efficacia al rapporto di assistenza, previo versamento alla FITP, da parte dell'atleta interessato, della quota di diritti di segreteria stabiliti annualmente dal Consiglio federale. 

7. In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'atleta può proporre reclamo al Tribunale federale, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento di giustizia. 

8. Gli atleti si impegnano a comunicare tempestivamente, a pena di inefficacia, ogni eventuale modifica o risoluzione degli accordi sottoscritti con l'agente. 

9. La FITP assicura la custodia degli atti depositati in conformità con le leggi vigenti.  

Articolo 4.8 – Comportamento degli agenti degli atleti 

1. L'agente ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro con coscienza e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione. 

2. L'agente ha l'obbligo di: 

a) osservare le prescrizioni degli accordi sottoscritti con gli atleti e depositati presso la FITP;

b) avere conoscenza dei calendari delle manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai quali deve prestare la massima collaborazione con la società di appartenenza dell'atleta rappresentato, nonché con il settore tecnico nazionale della FITP, al fine di concordare e programmare la partecipazione degli atleti alle manifestazioni stesse;

c) far assumere all'atleta gli impegni che lo stesso è in grado di osservare;

d) adoperarsi affinché l'atleta osservi tutte le norme FITP ivi compreso l'obbligo di rispondere alle convocazioni nelle rappresentative nazionali;

e) agire dietro espressa autorizzazione dell'atleta e tenerlo informato di tutti gli accordi assunti per suo conto;

f) svolgere la propria attività nell'interesse esclusivo dell'atleta e in modo da evitare qualsiasi possibilità di procurare discredito alla disciplina del tennis;

g) evitare conflitti di interesse con l'atleta e con i tesserati in generale;

h) assicurare che tutte le eventuali dispute siano risolte come previsto dalle norme FITP;

i) vigilare e operare affinché l'atleta non assuma sostanze proibite. 

3. L'agente inoltre:

a) deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le società ed eventuali altre parti in causa,

b) deve proteggere gli interessi del suo assistito con imparzialità e nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni di affari improntate alla chiarezza ed alla legalità,

c) deve rispettare gli accordi sottoscritti da altri agenti e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti ad altri;

d) deve tenere la contabilità prevista dalla legge e rispettare le norme fiscali vigenti in materia. 

Articolo 4.9 – Clausola arbitrale 

1. Gli agenti degli atleti, gli atleti e le società s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo, da costituirsi nei modi e nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento di giustizia, la risoluzione di controversie originate dall'attività disciplinata dal presente Regolamento e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federale.  

Articolo 4.10 – Sanzioni 

1. La violazione di qualsiasi norma del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare, per la cui valutazione e per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie è competente il Tribunale federale.  

2. Sono puniti, secondo le previsioni dal Regolamento di giustizia, gli atleti che;

a) non rispettino il presente Regolamento;

b) si avvalgano dell'assistenza di agenti non iscritti nell'Elenco o soggetti a sanzione che comporti la sospensione dall'attività;

c) non depositino presso la segreteria federale copia degli accordi sottoscritti con gli agenti nonché le eventuali modificazioni intervenute nei rapporti. 

LIBRO QUINTO - UFFICIALI DI GARA

TITOLO 5.I - GENERALITÀ 

Articolo 5.1.1 - Generalità

1. Gli ufficiali di gara costituiscono un settore di tesserati della FITP a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche. 

2. Collaborano strettamente con i commissari di gara e con gli organi di giustizia, nazionali e periferici. 

3. Mansioni, compiti ed organizzazione degli ufficiali di gara sono indicati nelle Regole di tennis, nei regolamenti federali e nel "Vademecum per gli ufficiali di gara". 

4. Gli ufficiali di gara, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno pieni poteri e rispondono del loro operato all'organizzazione del settore. 

Articolo 5.1.2 – Principi informatori 

1. L'organizzazione del settore degli ufficiali di gara è improntata ai seguenti principi: 

 a) presenza obbligatoria; 

 b) imparzialità; 

 c) professionalità.  

Articolo 5.1.3 - Presenza obbligatoria

1. Ogni manifestazione agonistica è diretta da un Giudice arbitro, in mancanza del quale la manifestazione non può avere luogo. 

2. In caso di assenza del Giudice arbitro designato, l'organizzazione del settore, gli enti organizzatori, gli affiliati ed i capitani delle squadre interessate devono ricercare ed incaricare in sostituzione altro Giudice arbitro. 

3. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio in tutti gli incontri; in mancanza degli Arbitri designati, il Giudice arbitro deve sostituirli, preferibilmente con altri Arbitri o, in ogni caso, con tesserati, concorrenti o non concorrenti, fatti salvi i casi in cui è ammesso l'arbitraggio dei giocatori, con applicazione del "Codice di arbitraggio senza arbitro", nonché le specifiche previsioni per i Campionati a squadre.  

Articolo 5.1.4 – Imparzialità 

1. L'ufficiale di gara, nell'espletamento delle sue mansioni, deve essere imparziale; tuttavia, per l'impiego dell'ufficiale di gara l'organismo designante valuta la sua estraneità alla competizione. 

2. La mancanza di imparzialità costituisce infrazione disciplinare. 

Articolo 5.1.5 – Professionalità 

1. L'ufficiale di gara deve conoscere perfettamente e singolarmente tutte le norme pertinenti all'incarico ricevuto. 

2. La professionalità dell'ufficiale di gara si realizza solo con il costante aggiornamento delle conoscenze, ottenuto:

a) superando gli esami previsti per l'accesso al settore;

b) partecipando all'attività di formazione predisposta dal settore (riunioni di aggiornamento, corsi di formazione, somministrazione di questionari anche a distanza, simulazioni, casistica, ecc.), anche tramite procedure e strumenti informatici e telematici.

3. La mancata professionalità dell'ufficiale di gara va perseguita nell'ambito della valutazione e dell'impiego da parte degli organi di settore.

4. Qualora della mancata professionalità derivi un comportamento in malafede dell'ufficiale di gara, lo stesso può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare. 

Articolo 5.1.6 - Doveri ed impegno d'onore

1. L'ufficiale di gara in attività deve accettare la direzione della manifestazione per la quale viene designato o richiesto, salvo giustificato impedimento. 

2. All'atto della designazione, l'ufficiale di gara deve adempiere, con assoluta imparzialità e con perfetta osservanza di tutte le norme federali, tecniche e disciplinari, gli incarichi e le mansioni che gli vengono affidati o richiesti.  

TITOLO 5.II - ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE

CAPO 5.2.I - ORGANIZZAZIONE 

Articolo 5.2.1 - Costituzione e scopi

1. Il settore degli ufficiali di gara assicura la direzione tecnica ed il controllo delle manifestazioni agonistiche. 

2. Gli ufficiali di gara, nell'esercizio delle loro funzioni, sono organismi di controllo regolamentare e disciplinare nelle manifestazioni agonistiche, individuali ed a squadre.  

Articolo 5.2.2 - Autogoverno

1. Il settore degli ufficiali di gara, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti della FITP, si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:

a) le nomine nell'ambito del settore, ad esclusione di quella del Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG); 

b) l'organizzazione generale del settore; 

c) il reclutamento, la qualificazione, la formazione professionale, l'aggiornamento e l'inquadramento degli ufficiali di gara;

d) l'impiego degli ufficiali di gara;

e) la giurisdizione tecnica sugli ufficiali di gara nell'esercizio dell'attività tipica;

f) l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.  

Il CCUG propone annualmente al Consiglio federale un piano di spesa necessario al funzionamento del settore. 

Articolo 5.2.3 - Fondi destinati al settore

1. Il Consiglio federale, annualmente e su indicazione del CCUG, approva il piano di spesa per il funzionamento del settore e lo inserisce in un capitolo del bilancio preventivo della FITP . 

2. Tale capitolo di bilancio comprende i fondi per l'attività gestita dal settore arbitrale, sia nazionale, sia periferica. 

3.  L'erogazione dei fondi, sia che riguardi l'attività funzionale del settore, sia che riguardi i rimborsi delle spese degli ufficiali di gara chiamati a svolgere la loro attività tipica ed atipica, viene effettuata direttamente dalla FITP sulla base del piano di spesa annuale.  

Articolo 5.2.4 - Organizzazione del settore

1. L'organizzazione del settore si distingue in centrale e periferica. 

2. Costituiscono l'organizzazione centrale:

a) il presidente del CCUG;

b) il Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG);

c) la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali.

3. Costituiscono l'organizzazione periferica:

a) il Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (FUR);

b) il Direttivo della sezione regionale (DSR);

c) il Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (FUP).  

Articolo 5.2.5 - Requisiti per le cariche - Durata

1. La carica di dirigente del settore può essere ricoperta solo da ufficiali di gara tesserati che si trovino nelle condizioni previste dallo statuto per l'eleggibilità alle cariche federali.

2. Le cariche hanno la durata di un quadriennio.3. 

Nel caso di nomina infra-quadriennale, la durata in carica è limitata al residuo del quadriennio in corso.

Articolo 5.2.6 - Dimissioni ed impedimenti  

1. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, a continuare a svolgere le funzioni di dirigente del settore, chi lo ha nominato provvede sollecitamente alla sua sostituzione.  

Articolo 5.2.7 - Provvedimenti in caso di mancato funzionamento

1. In caso di manifesto mancato funzionamento di un organismo del settore, al fine di garantire i servizi di competenza delle sezioni, sentito anche il Comitato regionale di competenza e convocati ed ascoltati, in via preliminare, singolarmente e collegialmente i dirigenti interessati, il CCUG dispone per le eventuali sostituzioni necessarie. 

CAPO 5.2.II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE 

Articolo 5.2.8 - Presidente del Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG)

1. Il Presidente del CCUG, nominato dal Consiglio federale:

a) convoca almeno quattro volte all'anno e presiede le riunioni del CCUG per le quali redige l'ordine del giorno;

b) presiede la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali;

c) propone al CCUG la nomina del segretario del medesimo;

d) cura i rapporti con gli altri organi ed organismi federali;

e) prende decisioni d'urgenza, che abbiano il carattere dell'obbligatorietà o dell'indifferibilità, con obbligo della comunicazione al CCUG nella prima riunione successiva;

f) designa il proprio sostituto, temporaneo o permanente;

 g) ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente del CCUG. 

2. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento o fino alla sua sostituzione, dal componente del CCUG designato dallo stesso Presidente o, in mancanza, dal più anziano di età.

Articolo 5.2.9 - Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG)

1. Il CCUG è nominato dal Consiglio federale ed è costituito, oltreché dal Presidente, da un numero minimo di otto componenti che può, di volta in volta, essere diversamente stabilito dal Consiglio federale in relazione alle esigenze funzionali del settore. 

2. Il CCUG è autonomo, ma risponde al Consiglio federale dell'efficienza del settore. Le riunioni del CCUG sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti; esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente, mentre in quelle a scrutinio segreto, la proposta è respinta. 

3. Il CCUG si organizza autonomamente per l'espletamento delle proprie funzioni, delegando anche specifiche mansioni, a tempo determinato o indeterminato, a singoli componenti od a gruppi di essi. 

Articolo 5.2.10 - Compiti del Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG)

1. Il CCUG:

a) dirige e controlla tutta l'attività del settore, emanando direttive e comunicazioni esplicative;

b) propone al Consiglio federale, tramite la Commissione regolamenti, modifiche od integrazioni delle norme federali;

c) convoca, su proposta del presidente, la Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali;

d) nomina il segretario, su proposta del Presidente;

e) nomina i FUR ed i componenti dei DSR, sentito il parere dei Comitati regionali di competenza;

f) propone al Consiglio federale la nomina dei Giudici arbitri benemeriti;

g) predispone, dopo aver raccolto le previsioni dell'attività delle singole sezioni regionali, un piano di spesa per il funzionamento del settore da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale per l'inserimento nel bilancio preventivo della FITP;

h) propone annualmente al Consiglio federale, per la necessaria approvazione, la conferma o la modificazione delle tabelle dei rimborsi delle spese;

i) controlla e coordina l'organizzazione periferica del settore;

j) cura la tenuta dell'Albo degli ufficiali di gara, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti nei quadri;

k) tiene uno schedario delle prestazioni degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali;

l) stabilisce i programmi, le modalità e le prove d'esame per l'ottenimento della qualifica di ufficiale di gara, nonché per la formazione e per l'aggiornamento professionale, attività svolta sia direttamente sia delegando gli organi periferici;

m) ammette gli ufficiali di gara, a proprio insindacabile giudizio, ma anche su segnalazione dei DSR, a partecipare a corsi internazionali per conseguire la qualifica di ufficiale di gara certificato, organizzando allo scopo specifici corsi di preparazione;

n) designa gli ufficiali di gara ed i Commissari di campo per le manifestazioni di propria competenza, escludendo quelli sottoposti a procedimento disciplinare e quelli sospesi dall'Albo;

o) propone annualmente ufficiali di gara certificati agli organismi internazionali per la designazione in manifestazioni da questi approvate;

p) propone al Consiglio federale premi e riconoscimenti per gli ufficiali di gara meritevoli;

q) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;

r) adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli ufficiali di gara;

s) cura, in collaborazione con la Commissione regolamenti, la pubblicazione e l'aggiornamento del "Vademecum per gli ufficiali di gara", contenente le modalità operative per le prestazioni arbitrali nelle competizioni individuali od a squadre;

t) definisce annualmente l'elenco degli ufficiali di gara inseriti nei quadri nazionali, anche per la pubblicazione negli Atti ufficiali. 

Articolo 5.2.11 - Segretario del Comitato centrale degli ufficiali di gara (CCUG)

1.  Il CCUG nomina, su proposta del Presidente, il proprio segretario che, 

a) se nominato al di fuori dei componenti, partecipa alle riunioni del CCUG senza diritto di voto;

b) redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente;

c) cura l'attuazione delle deliberazioni del CCUG, inviandone copia ai direttivi del settore ed al Consiglio federale. Il segretario del CCUG svolge le sue funzioni a titolo gratuito.  

Articolo 5.2.12 - Consulta nazionale dei Fiduciari degli ufficiali di gara regionali (FUR)

1. La Consulta nazionale dei FUR è composta dal CCUG e dai FUR. 

2. È convocata dal CCUG almeno una volta all'anno per dibattere i problemi del settore, l'organizzazione e la conduzione dello stesso; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei FUR. 

3. È presieduta dal Presidente del CCUG, funge da segretario il segretario del CCUG, che redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente al Presidente, e lo invia al Consiglio federale ed a tutti i DSR. 

4. Alla consulta possono essere invitati, in relazione agli argomenti da trattare, anche esperti in specifiche materie o componenti di organi ed organismi federali, quali, ad esempio, i commissari di gara, gli organi di giustizia, ecc. 

CAPO 5.2.III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA  

Articolo 5.2.13 - Sezioni regionali

1. Almeno in ogni regione è costituita la sezione regionale degli ufficiali di gara, che per la propria attività si avvale di norma della sede e delle strutture del Comitato regionale. 

2. In casi eccezionali di particolare rilevanza, in relazione alla quantità di gare gestite, il Consiglio federale può costituire più sezioni nella stessa regione, definendone esattamente i limiti territoriali di competenza. 

Articolo 5.2.14 – Fiduciario degli ufficiali di gara regionale (FUR) 

1. Il Fiduciario degli ufficiali di gara regionale è nominato dal CCUG, sentito il parere del Comitato regionale di competenza. 

2. Il FUR: 

a) quando non è componente del Comitato regionale, partecipa alle riunioni dello stesso, con voto consultivo;

b) propone al DSR la nomina del segretario;

c) per la sede e per l'attività della sezione si avvale di quella del Comitato regionale, utilizzando le strutture federali esistenti; d) convoca e presiede le riunioni del DSR;

e) designa il proprio sostituto, temporaneo o permanente.

3. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del FUR le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento o fino alla sua sostituzione, dal componente del DSR designato dallo stesso FUR o, in mancanza, dal più anziano di età.  

Articolo 5.2.15 – Direttivo della sezione regionale (DSR) 

1. Il Direttivo della sezione regionale (DSR) è costituito, oltreché dal FUR, che lo presiede, da un numero minimo di quattro componenti che può, di volta in volta, essere diversamente stabilito dal CCUG in relazione alle esigenze funzionali del settore, sentito il parere del Comitato regionale di competenza. 

2. Il DSR:

a) organizza e gestisce l'attività della sezione regionale;

b) nomina il segretario, su proposta del FUR, per l'espletamento, a titolo gratuito, delle medesime funzioni del segretario del CCUG;

c) nomina, revoca e sostituisce gli eventuali FUP, di cui coordina e controlla l'attività, in caso di loro impedimento, per qualsiasi motivo, o per mancato funzionamento o per dimissioni;

d) invia annualmente al CCUG una previsione dell'attività della sezione regionale;

e) presenta annualmente al CCUG una relazione sull'attività svolta dalla sezione regionale;

f) attua i corsi di reclutamento degli ufficiali di gara e le riunioni di formazione e di aggiornamento, secondo le indicazioni del CCUG;

g) indice e tiene le sessioni di esami per l'accesso alla qualifica di ufficiale di gara, secondo le indicazioni del CCUG;

h) propone al CCUG gli ufficiali di gara da tenere in considerazione per l'inserimento nei quadri nazionali;

i) segnala al CCUG gli idonei a partecipare ai corsi internazionali per l'ottenimento della certificazione;

j) propone al CCUG gli ufficiali di gara meritevoli per l'assegnazione dei riconoscimenti previsti dalle norme;

k) comunica al CCUG i nominativi dei nuovi ufficiali di gara per l'aggiornamento dell'Albo;

m) tiene uno schedario dell'attività degli ufficiali di gara della sezione regionale e trasmette a fine anno al CCUG un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascuno elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali riconoscimenti;

n) nomina e coordina gli istruttori dei corsi di esami e delle riunioni di aggiornamento, secondo le indicazioni del CCUG; 

o) controlla l'operato degli ufficiali di gara in tutte le manifestazioni che si svolgono nella regione;

p) designa gli ufficiali di gara ed i Commissari di campo nelle manifestazioni di propria competenza;

q) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;

r) per le gare che si svolgono nella propria regione:

1) comunica al CCUG i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti di ufficiali di gara appartenenti alla propria sezione;

2) segnala al CCUG eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti a sezioni diverse dalla propria; 

 s)  mantiene rapporti frequenti con tutti gli altri organismi del settore. 

3. Il DSR si organizza autonomamente per l'espletamento delle proprie funzioni, delegando anche specifiche mansioni, a tempo determinato o indeterminato, a singoli componenti od a gruppi di essi. 

Articolo 5.2.16 – Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (FUP) 

1. Il DSR può nominare un Fiduciario degli ufficiali di gara provinciale (FUP) nelle province dove la quantità di gare gestite ne consiglia o ne impone l'istituzione. 

2. Il FUP:

a) collabora con il DSR per l'attività degli ufficiali di gara della provincia, avendo con gli stessi contatti frequenti;

b) per svolgere le sue funzioni utilizza le eventuali strutture federali esistenti in provincia o, in mancanza, quelle regionali;

c) organizza le attività di preparazione, di formazione e di aggiornamento per tutti gli ufficiali di gara della provincia, secondo le direttive del DSR;

d) designa gli ufficiali di gara per le manifestazioni di propria competenza, se a ciò delegato dal DSR;

e) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;

f) per le gare che si svolgono nella propria provincia:

1) comunica al DSR i provvedimenti di carattere tecnico adottati nei confronti degli ufficiali di gara della provincia;

2) segnala al DSR eventuali mancanze tecniche di ufficiali di gara appartenenti ad altre province; 

g) svolge ogni altra attività, delegata dal DSR, per assicurare la migliore organizzazione e la più efficiente attività nella provincia. 

CAPO 5.2.IV - DESIGNAZIONI

Articolo 5.2.17 - Norme comuni

1. Gli organismi del settore devono effettuare le designazioni degli ufficiali di gara per le manifestazioni di rispettiva competenza. 

2. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto, oltre che all'ufficiale di gara designato, anche all'affiliato organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre le designazioni devono essere inserite, a cura del designante, nella scheda personale contenuta nell'archivio informatico del settore. 

3. L'ufficiale di gara può essere designato per manifestazioni che si svolgono, in tutto o in parte, contemporaneamente:

a) solo se disputate nello stesso impianto;

b) anche se disputate in impianti diversi, se la designazione riguarda prestazioni svolte in giorni diversi. 

4. Se l'ufficiale di gara ha anche la qualifica di coordinatore dell'attività non agonistica, non può essere designato come tale, né comunque svolgere le mansioni tipiche in tornei o frazioni di tornei riservate ai giocatori classificati in quarta categoria (tornei di IV categoria e sezioni di IV categoria dei tornei open o limitati). 

Articolo 5.2.18 - Designazioni di competenza del CCUG

1. Sono di competenza del CCUG le designazioni degli ufficiali di gara relative a:

a) manifestazioni internazionali, salve quelle il cui regolamento prevede la competenza di un organismo internazionale;

b) manifestazioni la cui approvazione spetta agli organi centrali della FITP;

c) Campionati nazionali individuali;

d) Campionato a squadre degli affiliati - serie A1, A2 e B, e tabellone nazionale della serie C;

e) gironi finali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;

f) fase finale del Campionato a squadre di beach tennis;

g) fase finale del Campionato a squadre di padel;

h) Campionato a squadre del tennis in carrozzina;

i) manifestazioni finali di competizioni nazionali giovanili.

2. Il CCUG può riservarsi la designazione per altre manifestazioni di particolare importanza, così come può delegare il DSR per designazioni relative a specifiche manifestazioni. 

Articolo 5.2.19 - Designazioni di competenza del DSR

1. Sono di competenza del DSR le designazioni degli ufficiali di gara relative a:

a) manifestazioni la cui approvazione spetti al Comitato regionale;

b) manifestazioni la cui approvazione spetti agli organi centrali della FITP, specificamente delegate dal CCUG;

c) fasi regionali dei Campionati nazionali individuali;

d) Campionato a squadre degli affiliati – divisioni regionali di serie C (escluso il tabellone nazionale) e di serie D;

e) fasi eliminatorie regionali e nazionali dei Campionati a squadre giovanili e veterani;

f) prima fase del Campionato a squadre di beach tennis; 

g) prima fase del Campionato a squadre di padel;

h) fasi regionali di manifestazioni nazionali giovanili.

2. Il DSR può, infine, delegare all'eventuale FUP, se nominato, permanentemente o di volta in volta, le designazioni relative a specifiche manifestazioni. 

TITOLO 5.III - GLI UFFICIALI DI GARA

CAPO 5.3.I - NORME COMUNI 

Articolo 5.3.1 – Classificazione degli ufficiali di gara 

1. Gli ufficiali di gara si distinguono:

a) in base al livello di designazione:

1) certificati;

2) federali – quadri nazionali;

3) federali – quadri regionali;

4) di affiliato;

b) per le mansioni svolte:

1) Giudici di linea;

2) Arbitri;

3) Giudici arbitri;

4) Commissari di campo. 

b) per la disponibilità:

1) attivi;

2) inattivi;

2. Il tesserato non ufficiale di gara, che viene chiamato per occasione a svolgere le funzioni arbitrali, viene considerato tale a tutti gli effetti nell'ambito dell'attività prestata. 

Articolo 5.3.2 – Ufficiali di gara di affiliato 

1. Gli ufficiali di gara di affiliato possono svolgere le loro funzioni solo presso l'affiliato o gli affiliati per i quali hanno dichiarato la propria disponibilità, ma il DSR può, in casi eccezionali, autorizzarne l'impiego presso un affiliato diverso.

2. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento dell'esame finale, oltreché di una prova pratica disposta dagli organismi del settore. 

Articolo 5.3.3 – Ufficiali di gara federali 

1. Gli ufficiali di gara federali possono svolgere le loro funzioni presso tutti gli affiliati della regione, se inclusi nei quadri regionali, o senza limiti in campo nazionale, se inclusi nei quadri nazionali.

2. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento dell'esame finale, indetti e tenuti dagli organismi del settore.  

Articolo 5.3.4 – Quadri nazionali 

1. Entro la fine di ogni anno, il CCUG definisce il numero complessivo e la tipologia degli ufficiali di gara necessari per i quadri nazionali dell'anno successivo e ne determina l'elenco nominativo, pubblicato negli Atti ufficiali, tenuto conto dell'attività svolta da ognuno, del livello di formazione e di aggiornamento e delle indicazioni del DSR.

2. L'inclusione nei quadri nazionali ha validità annuale e deve essere espressamente confermata per l'anno successivo. I tecnici iscritti nell'Albo e negli elenchi non possono essere inclusi nei quadri nazionali. 

3. Esclusi quelli certificati, tutti gli ufficiali di gara non compresi nei quadri nazionali o non espressamente confermati fanno parte dei quadri regionali. 

Articolo 5.3.5 – Quadri regionali  

1. I quadri regionali comprendono tutti gli ufficiali di gara operanti in ogni singola regione, con esclusione degli:

a) ufficiali di gara certificati;

b) ufficiali di gara federali – quadri nazionali.  

Articolo 5.3.6 – Ufficiali di gara certificati 

1. Sono ufficiali di gara certificati quelli che hanno ottenuto la certificazione prevista dagli organismi internazionali, riconosciuti dalla FITP, a seguito del superamento degli esami al termine del corso previsto dagli stessi organismi.

2. Gli ufficiali di gara certificati sono inclusi automaticamente con tale qualifica nell'Albo degli ufficiali di gara e sono abilitati ad operare, anche all'estero, in manifestazioni di qualsiasi tipo, approvate dalla FITP o dagli organismi internazionali da essa riconosciuti.

3. Essi mantengono l'inserimento in tale categoria fino all'eventuale perdita della certificazione; in tal caso sono automaticamente reinseriti nella qualifica precedentemente ottenuta. 

Articolo 5.3.7 - Ufficiali di gara inattivi

1. Gli ufficiali di gara sono inattivi per i seguenti motivi:

a) non aver svolto alcuna attività tipica od atipica;

b) non aver partecipato alle attività di formazione o di aggiornamento;

c) a domanda dell'interessato al CCUG, tramite il DSR;

d) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica.

2. Gli ufficiali di gara inattivi, salvi i casi di incompatibilità, sono sospesi dall'Albo, non possono essere designati e perdono i benefici previsti per la categoria. 

Articolo 5.3.8 – Incompatibilità degli ufficiali di gara 

1. Le incompatibilità sono di due tipi:

a) incompatibilità a svolgere attività tipica di ufficiale di gara;

b) incompatibilità fra cariche del settore arbitrale.

2. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni federali, fatte salve quelle internazionali ed i tornei individuali:

a) i componenti di tutti gli organi federali, centrali e periferici;

b) i Commissari di gara ed i loro supplenti.

3. Non possono svolgere l'attività tipica di Arbitro o di Giudice arbitro nelle manifestazioni comunque soggette al controllo dell'organo o dell'organismo di cui fanno parte o che rappresentano, fatta salva quella relativa ai tornei individuali, i componenti degli organi od organismi del settore arbitrale.

4. Incompatibilità occasionali possono essere prese in considerazione dal designante per il legittimo sospetto di condizionamenti ambientali, come precedenti, partecipazione di familiari od altri. Sono incompatibili tra loro, e quindi non cumulabili, le cariche di dirigenti del settore degli ufficiali di gara. 

CAPO 5.3.II - ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 5.3.9 - Albo

1. È costituito l'Albo degli ufficiali di gara, la cui tenuta è competenza del CCUG, pubblicato anche nel sito federale; vi sono iscritti tutti gli ufficiali di gara. 

2. L'Albo è diviso nelle seguenti sezioni, in base alle mansioni svolte dagli iscritti:

a) Giudice di linea;

b) Arbitro certificato;

c) Allievo arbitro di tennis;

d) Allievo arbitro di beach tennis;

e) Allievo arbitro di padel;  

f) Arbitro di tennis;

g) Arbitro di beach tennis;

h) Arbitro di padel;

i) Giudice arbitro certificato;

j) Giudice arbitro di tennis;

k) Giudice arbitro di beach tennis;

l) Giudice arbitro di padel.  

3. Solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla FITP, sono tesserati ed iscritti all'Albo possono essere designati o comunque utilizzati per le funzioni arbitrali tipiche. 

4. Il CCUG, in occasione dell'indizione dei corsi di preparazione e degli esami, stabilisce se gli stessi assegnano la qualifica per tutte le discipline sportive gestite dalla FITP o solo per alcune di esse. 

5. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al pagamento anticipato, dall'1 al 31 gennaio, della tassa annuale per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso; in caso di inadempimento, sono considerati sospesi e non possono svolgere alcuna attività arbitrale.

6. Gli ufficiali di gara benemeriti mantengono l'iscrizione, con esonero dal pagamento della predetta tassa annuale. 

Articolo 5.3.10 - Requisiti

1. Possono essere iscritti nell'Albo i tesserati che possiedono i seguenti requisiti: 

a) siano cittadini italiani o cittadini stranieri che parlino correntemente la lingua italiana;

b) siano residenti in Italia;

c) non abbiano riportato condanne per delitti dolosi:

d) non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale o di una disciplina associata, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

e) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età i Giudici arbitri e gli Arbitri o il dodicesimo gli Allievi arbitri ed i Giudici di linea;

f) abbiano superato l'esame di accesso ad una delle qualifiche degli ufficiali di gara;

g) indichino l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguarda, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista, ovvero il proprio indirizzo di posta elettronica, se tesserati con tessera speciale. 

2. Il settore degli ufficiali di gara si riserva di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

3. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti e dei dati che li riguardano. 

Articolo 5.3.11 – Sospensione e cancellazione dall'Albo 

1. La sospensione dall'Albo può avvenire:

a) per mancata partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento;

b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FITP;

c) per provvedimento tecnico determinato da inattività;

d) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.  

2. Gli ufficiali di gara sospesi dall'Albo non possono esercitare l'attività arbitrale; la sospensione è revocata a seguito della partecipazione ad un corso di aggiornamento ed al pagamento delle tasse annuali dovute. 

3. L'ufficiale di gara può essere cancellato dall'Albo per: 

a) dimissioni;

b) morosità determinata dal mancato pagamento della tassa annuale, protrattasi per oltre un anno;

c) sospensione per inattività ingiustificata protratta per oltre tre anni;

d) due valutazioni annuali consecutive di "insufficiente";

e) provvedimento tecnico; f) perdita dei requisiti;

g) radiazione determinata da un provvedimento di carattere disciplinare irrogato da un organo di giustizia.

4. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal CCUG e sono insindacabili.

5. La cancellazione comporta la perdita della qualifica. 

Articolo 5.3.12 - Riscrizione nell'Albo e riammissione in attività

1.  Gli ufficiali di gara cancellati dall'Albo per dimissioni o per morosità o perché non più residenti in Italia possono essere riscritti nell'Albo, entro e non oltre il secondo anno dalla cancellazione, a condizione che presentino domanda, superino le prove previste per l'accesso alla qualifica, cui già appartenevano e sanino la morosità; la domanda va proposta al CCUG, che decide inappellabilmente. 

2. Gli ufficiali di gara sospesi dall'Albo a domanda o per carenza di attività, sia arbitrale tipica sia di formazione e di aggiornamento, possono essere riammessi in attività, entro e non oltre il secondo anno dalla sospensione, a condizione che presentino domanda di riammissione al DSR.

3. La riammissione è deliberata dal DSR, previa partecipazione ad almeno due riunioni di aggiornamento.

4. Gli ufficiali di gara inattivi per incompatibilità con le funzioni tipiche sono riammessi in attività all'atto della cessazione della causa di incompatibilità. 

CAPO 5.3.III - GIUDICI DI LINEA

Articolo 5.3.13 – Giudici di linea 

1. Per esercitare le mansioni di Giudice di linea è necessario possedere buona vista, buon udito, capacità di attenzione ed essere a conoscenza delle norme da applicare.

2. I Giudici di linea, in relazione all'importanza ed alla difficoltà della gara, sono scelti tra gli ufficiali di gara iscritti all'Albo nella specifica sezione o, in mancanza, tra i tesserati alla FITP, preferibilmente ufficiali di gara.

3. Il Giudice arbitro provvede alla designazione e l'Arbitro all'attribuzione dei compiti. 

4. Le chiamate dei Giudici di linea sono insindacabili, salve le previsioni della Regola di tennis n. 28 e della connessa Appendice VI; pertanto ogni contestazione dei giocatori ai Giudici di linea va considerata come infrazione disciplinare. 

Articolo 5.3.14 – Definizione dei Giudici di linea 

1. I Giudici di linea, in relazione alle mansioni svolte, sono definiti:

a) Giudice della linea di fondo;

b) Giudice della linea laterale;

c) Giudice della linea di battuta;

d) Giudice della linea centrale di battuta;

e) Giudice di fallo di piede;

f) Giudice di rete.

2. Le funzioni di giudice di fallo di piede sono normalmente svolte dai giudici della linea di fondo, della linea laterale e della linea centrale di battuta, per le rispettive righe.

3. Quando i Giudici di linea non sono in numero completo, le funzioni dei Giudici non presenti sono assegnate come segue:

a) al Giudice della linea laterale, anche la porzione della stessa riga posta al di là della rete rispetto alla sua posizione;

b) all'Arbitro, quella di Giudice di rete.

4. Quando i Giudici di linea non sono affatto presenti, tutte le loro funzioni sono svolte dall'Arbitro. 

Articolo 5.3.15 - Impiego dei Giudici di linea

1. Quando l'importanza dell'incontro o le condizioni di visibilità lo richiedono, il Giudice arbitro può nominare Giudici di linea quali assistenti dell'Arbitro. 

Articolo 5.3.16 - Sostituzione dei Giudici di linea

1. I Giudici di linea possono essere sostituiti, per evidente inefficienza od imperizia, a giudizio del Giudice arbitro o dell'Arbitro dell'incontro.

2. I giocatori dell'incontro devono rivolgersi, per reclami o rimostranze verso l'operato dei Giudici di linea, esclusivamente all'Arbitro dell'incontro il quale decide inappellabilmente sulle questioni di fatto. 

CAPO 5.3.IV - ARBITRI

Articolo 5.3.17 – Arbitro e Allievo arbitro 

1. L'Arbitro è l'ufficiale di gara che dirige un singolo incontro individuale, sia in un torneo individuale sia in una competizione a squadre.

2. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento dell'esame finale, oltreché di una prova pratica disposta dagli organismi del settore.

3. Fino al compimento della maggiore età, gli Arbitri minorenni sono qualificati Allievi arbitri.

Articolo 5.3.18 - Impiego degli Arbitri

1. L'impiego degli Arbitri è obbligatorio e l'incarico per i singoli incontri spetta al Giudice arbitro della manifestazione.

2. La competenza a designare gli Arbitri per le singole manifestazioni è riservata agli organismi del settore, per le manifestazioni di propria competenza.

3. È facoltà dell'affiliato organizzatore ed ospitante la manifestazione mettere a disposizione del Giudice arbitro altri Arbitri, oltre a quelli previsti.

4. Il Giudice arbitro deve utilizzare Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo; in mancanza può impiegare altri tesserati, concorrenti o non concorrenti.

5. Negli incontri a squadre il Giudice arbitro accoglie le richieste di arbitraggio paritetico o consente l'applicazione del "Codice di arbitraggio senza arbitro", per i soli incontri che non riesca a coprire con Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo e nei quali tali procedure siano ammesse.

6. La disponibilità di Arbitri o Allievi arbitri iscritti nell'Albo non esonera i giocatori dall'obbligo dell'arbitraggio; compete al Giudice arbitro della manifestazione valutare se i giocatori chiamati all'arbitraggio abbiano i requisiti necessari. 

Articolo 5.3.19 - Sostituzione dell'Arbitro

1. Quando il Giudice arbitro accerta che l'Arbitro non svolge correttamente la sua funzione, deve sostituirlo.

2. Quando l'Arbitro ritiene di non essere più in grado di assicurare il regolare svolgimento della gara, sospende l'incontro e riferisce al Giudice arbitro chiedendo di essere sostituito.

3. Il Giudice arbitro, a richiesta del capitano di una squadra o del giocatore in una manifestazione individuale, può inoltre sostituire l'Arbitro di un incontro, per gravi motivi, con altro Arbitro. 

4. Quando durante un incontro un giocatore manifesti l'intenzione di chiedere al Giudice arbitro, direttamente o tramite il proprio capitano in un incontro a squadre, la sostituzione dell'Arbitro, questi deve chiamare o far chiamare senza indugi il Giudice arbitro e l'incontro continua fino al sopraggiungere di quest'ultimo.

5. Se il Giudice arbitro non concede la sostituzione dell'Arbitro, la richiesta non può essere ripetuta fino al termine dell'incontro nel quale è stata presentata, ma il Giudice arbitro può provvedervi di sua iniziativa. 

CAPO 5.3.V - GIUDICI ARBITRI

Articolo 5.3.20 - Giudici arbitri

1. I Giudici arbitri sono gli ufficiali di gara cui è affidata la responsabilità della direzione e del controllo tecnico e disciplinare delle manifestazioni agonistiche.

2. Sono l'autorità finale in merito all'applicazione delle regole e dei regolamenti federali e sono responsabili della soluzione di tutte le problematiche, che necessitano di una soluzione immediata e che si presentano in campo e durante la manifestazione in generale.

3. La qualifica si ottiene mediante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento dell'esame finale. 

Articolo 5.3.21 - Designazione dei Giudici arbitri

1. La competenza a designare i Giudici arbitri è riservata agli organismi del settore, per le manifestazioni di rispettiva competenza; per la designazione dei Giudici arbitri di affiliati, la stessa avviene sulla base della disponibilità comunicata dall'affiliato interessato.

2. Si possono designare per la stessa manifestazione, oltre al Giudice arbitro titolare, anche uno o più Giudici arbitri assistenti, tra i quali il Giudice arbitro titolare nomina, all'occorrenza, un supplente. 

3. Per Giudice arbitro assistente si intende l'ufficiale di gara che collabora con il Giudice arbitro titolare nella pianificazione e nell'organizzazione della manifestazione e lo assiste in relazione ai compiti ed alle responsabilità a lui assegnate, avendone gli stessi poteri nei confronti dei giocatori.

4. Per Giudice arbitro supplente si intende, invece, il Giudice arbitro che sostituisce ed assume le funzioni e la responsabilità del Giudice arbitro titolare, in caso di sua assenza.

5. Il Giudice arbitro deve accettare la designazione per qualsiasi manifestazione, anche per mansioni di Giudice arbitro assistente.

6. I responsabili delle designazioni, di norma, devono impiegare i Giudici arbitri tenendo conto delle loro capacità e del loro livello di preparazione e di aggiornamento.

7. I Giudici arbitri benemeriti possono essere impiegati solo a loro richiesta; tale richiesta può essere specifica per singole manifestazioni o generica all'inizio di ogni annata agonistica e può essere accolta purché gli interessati abbiano partecipato all'attività di aggiornamento. 

8. Per le manifestazioni individuali giovanili, veterani, di categoria ed open, possono essere designati:

a) un Giudice arbitro federale, che compila i tabelloni e collabora alla redazione del referto arbitrale;

b) un Giudice arbitro di affiliato che dirige la manifestazione e redige il referto arbitrale, fatta eccezione per le gare o le sezioni di gare in cui siano presenti giocatori di I o di II categoria. 

Articolo 5.3.22 – Impiego dei Giudici arbitri 

1. I Giudici arbitri di affiliato sono impiegati per la direzione dei Campionati a squadre – fasi regionali, nonché quali assistenti nelle manifestazioni individuali, la cui titolarità sia di un Giudice arbitro federale.

2. I Giudici arbitri federali – quadri regionali - sono impiegati per la direzione di tutti i Campionati a squadre e delle manifestazioni individuali per i quali la designazione sia competenza del DSR.

3. I Giudici arbitri federali – quadri nazionali - sono impiegati per la direzione di tutti i Campionati a squadre e delle manifestazioni individuali per i quali la designazione sia competenza del CCUG.

Articolo 5.3.23 - Sostituzione del Giudice arbitro 

1. Il Giudice arbitro di una manifestazione, di norma, non deve essere sostituito.

2. In caso di assenza od impedimento del Giudice arbitro designato, qualora sia stato designato anche un Giudice arbitro assistente, questi assume le funzioni di titolare.

3. Qualora i Giudici arbitri assistenti designati siano più di uno, assume le funzioni di titolare quello più anziano di età.

4. Quando non sono stati designati Giudici arbitri assistenti ed è possibile avvertire chi è preposto alla designazione, questi provvede alla sostituzione.

4. Nel caso in cui non sia possibile avvertire chi è preposto alla designazione, si provvede alla sostituzione del Giudice arbitro secondo le norme seguenti. 

Articolo 5.3.24 - Sostituzione del Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale

1. Se il Giudice arbitro designato per una manifestazione individuale risulta assente all'orario fissato per le opera zioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione e non è possibile attuare quanto previsto per la sua sostituzione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente provvedere a rintracciare altro Giudice arbitro per la sostituzione, facendone comunicazione in giornata all'organismo designante.

2. Il Giudice arbitro sostituto assume la direzione della manifestazione a meno che il Giudice arbitro titolare sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro della manifestazione; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni.

3. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Giudice arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire. 

Articolo 5.3.25 - Ritardo ed assenza del Giudice arbitro designato per un incontro a squadre

1. Se il Giudice arbitro designato per un incontro a squadre risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari, le due squadre devono attenderlo per trenta minuti.

2. Quando l'assenza perdura oltre tale termine, i capitani delle due squadre devono affidare la direzione dell'incontro intersociale ad altro Giudice arbitro come segue:

a) entrambi i capitani delle due squadre hanno il dovere ed il diritto di ricercare e di segnalare il Giudice arbitro od i Giudici arbitri disponibili, cui affidare la direzione dell'incontro;

b) qualora siano presenti più Giudici arbitri, quello più anziano di età assume la direzione dell'incontro, salvi diversi accordi tra gli interessati;

c) il Giudice arbitro disponibile e presente non può essere ricusato;

d) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge prima dell'inizio del primo incontro individuale, assume la direzione dell'incontro intersociale, ma le operazioni già effettuate non si ripetono, salvi necessari completamenti o correzioni;

e) se il Giudice arbitro designato sopraggiunge dopo che l'incontro intersociale ha avuto effettivamente inizio, la direzione rimane affidata al Giudice arbitro sostituto, salva decisione diversa di quest'ultimo.

3. Nel caso, infine, che, dopo un'ora dall'orario fissato per le operazioni preliminari, non sia arrivato il Giudice arbitro designato e non sia stato possibile provvedere alla sua sostituzione, si hanno le seguenti conseguenze:

a) l'incontro non può avere inizio e deve essere rinviato;

b) entrambi gli affiliati interessati hanno l'obbligo di informare con telegramma, fax o e-mail, entro e non oltre ventiquattro ore, il Commissario di gara regionale o nazionale, in base alle rispettive competenze. 

4. In ogni caso, anche dopo il predetto termine di un'ora, se sopraggiunge il Giudice arbitro designato o altro Giudice arbitro, previo accordo anche verbale dei capitani, l'incontro intersociale può essere disputato ugualmente.

5. Durante lo svolgimento dell'incontro, nel caso di impedimento improvviso del Giudice arbitro titolare, questi è sostituito dal Giudice arbitro assistente, ove designato, o, in mancanza, da altro Giudice arbitro presente e disponibile; nell'impossibilità della sostituzione così come prevista, l'incontro si considera sospeso e gli affiliati interessati devono darne comunicazione ai sensi del precedente comma 3, lettera b).

6. Per le fasi regionali dei Campionati a squadre, se non è possibile disputare l'incontro per assenza del Giudice arbitro di affiliato, quest'ultimo perde l'incontro ed è soggetto a sanzione pecuniaria. 

CAPO 5.3.VI - ALTRI COMPITI ARBITRALI

Articolo 5.3.26 - Commissario di campo

1. La funzione di Commissario di campo è svolta, permanentemente o per incarico, da Giudici arbitri. 

2. Sono Commissari di campo permanenti nell'ambito delle rispettive competenze, anche delegate, tutti i dirigenti del settore, sia centrali sia periferici. 

3. Gli organismi del settore, nell'ambito delle rispettive competenze, anche delegate, possono nominare altri Commissari di campo da incaricare per singole manifestazioni tra i nominativi di ufficiali di gara di provata esperienza, inclusi in un elenco compilato annualmente dal CCUG.

4. I Commissari di campo, presenti sul luogo della manifestazione, assumono la direzione della stessa in caso di irreperibilità di Giudici arbitri.

5. Intervengono, inoltre, autonomamente in materia tecnico-regolamentare e disciplinare, in assenza del Giudice arbitro

Articolo 5.3.27 - Direttore di gara 

1. In ogni manifestazione, sia individuale sia a squadre, l'Affiliato ospitante deve mettere a disposizione del Giudice arbitro almeno un collaboratore, maggiorenne e responsabile, che lo rappresenti e che sia, suo tramite, tesserato alla FITP. 

2. Detto collaboratore, denominato direttore di gara, attua le disposizioni e le richieste di carattere tecnico ed organizzativo del Giudice arbitro.

3. Nelle manifestazioni non agonistiche, il direttore di gara svolge i compiti e le mansioni previste per il Giudice arbitro in quelle agonistiche.

4. La mancata designazione del direttore di gara e le sue inadempienze costituiscono infrazioni disciplinari. 

5. Il direttore di gara non può gareggiare nella manifestazione per la quale è incaricato.

Articolo 5.3.28 - Compiti atipici

1. Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli ufficiali di gara possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendo le seguenti cariche od incarichi:

a) dirigente del settore;

b) commissario di esami;

c) istruttore per i corsi di preparazione agli esami;

d) istruttore per le riunioni di formazione e di aggiornamento. 

È altresì funzione atipica la partecipazione alle riunioni di aggiornamento. 

TITOLO 5.IV – RECLUTAMENTO, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

CAPO 5.4.I - RECLUTAMENTO

Articolo 5.4.1 - Reclutamento da parte del DSR

1. Il DSR, nell'attuazione dei programmi disposti dal CCUG, indice periodicamente corsi di preparazione per l'esame di ufficiale di gara, nomina gli istruttori e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria. 

2. Tutte le spese di organizzazione dei corsi ed il rimborso delle spese agli istruttori sono a carico del CCUG. 

Articolo 5.4.2 - Obblighi degli affiliati

1. Gli affiliati debbono favorire il reclutamento degli ufficiali di gara tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.

2. All'atto dell'affiliazione o della riaffiliazione, l'affiliato deve indicare nel modulo gli ufficiali di gara che annovera tra i propri tesserati.

3. All'atto dell'iscrizione ad un Campionato nazionale a squadre l'affiliato è tenuto ad indicare nel modulo di iscrizione per ciascun Campionato, maschile o femminile, la disponibilità di un Giudice arbitro e di un Arbitro, annoverati preferibilmente fra i propri tesserati, diversi tra loro e liberi da altre dichiarazioni di disponibilità.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto nel comma precedente comporta la non accettazione dell'iscrizione.

5. Non può essere concessa l'approvazione ad organizzare una manifestazione individuale all'affiliato che, nella richiesta, non dichiari la disponibilità di un Giudice arbitro, nonché di due Arbitri, preferibilmente annoverati fra i propri tesserati.

6. La disponibilità di ufficiali di gara riguarda sia quelli di affiliato sia quelli federali, secondo la tipologia della manifestazione.

7. Gli obblighi di cui sopra non riguardano i nuovi affiliati limitatamente al primo anno di affiliazione. 

Articolo 5.4.3 - Esame per ufficiale di gara

1. Il DSR, secondo le indicazioni del CCUG, indice la sessione di esami per ufficiale di gara, con le seguenti modalità:

a) stabilisce la data e ne fissa la sede o le sedi;

b) nomina la commissione d'esame composta di tre componenti, di cui almeno uno al suo interno, che funge da presidente;

c) ammette a sostenere l'esame teorico coloro che hanno frequentato il corso;

d) sottopone ad una prova pratica i candidati alle qualifiche di Giudice di linea, Allievo arbitro ed Arbitro, ove ritenuto necessario od opportuno.

2. La qualifica è concessa ai candidati che abbiano superato l'esame e la prova pratica, ove prevista. 

CAPO 5.4.II - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 5.4.4 - Corsi di formazione, riunioni di aggiornamento e strumenti formativi

1. Per l'inquadramento e la qualificazione degli ufficiali di gara il CCUG organizza periodicamente corsi di formazione, indice riunioni di aggiornamento ed invia periodicamente ai DSR strumenti formativi da sottoporre agli ufficiali di gara anche al di fuori delle riunioni di aggiornamento. 

2. Il CCUG propone la partecipazione di ufficiali di gara alle prove di esame per il conseguimento della certificazione. 

3. Il DSR indice le riunioni programmatiche di coordinamento degli istruttori dei corsi di formazione e delle riunioni di aggiornamento. 

Articolo 5.4.5 - Corsi di preparazione

1. I corsi di preparazione per gli ufficiali di gara si svolgono secondo le istruzioni generali del CCUG e con le seguenti modalità:

a) sono indetti dal DSR ed organizzati preferibilmente nelle singole province;

b) il DSR nomina gli istruttori per ogni corso;

c) il corso è teorico e pratico e verte sulle regole di gioco, sui regolamenti di gioco, sui compiti e sulla condotta degli ufficiali di gara;

d) la parte pratica riguarda gli arbitri ed i giudici di linea, secondo le indicazioni date dal CCUG di volta in volta o permanentemente.

2. Le iscrizioni al corso sono normalmente gratuite, salva diversa decisione del Consiglio federale, su proposta del CCUG; sono aperte a tutti coloro che hanno compiuto il dodicesimo anno, per i Giudici di linea e per gli Arbitri, il diciottesimo per tutte le altre qualifiche. 

Articolo 5.4.6 - Corsi di preparazione per ufficiali di gara certificati

1. Il CCUG ammette, anche su segnalazione dei DSR, gli ufficiali di gara che ritiene meritevoli ai corsi ed agli esami indetti per il conseguimento della qualifica di ufficiali di gara certificati. 

2. Condizione essenziale per essere ammessi a tali corsi è la buona conoscenza della lingua inglese. 

Articolo 5.4.7 - Riunioni di aggiornamento

1. Gli ufficiali di gara devono partecipare alle attività di formazione ed alle riunioni di aggiornamento.

2. Le riunioni di aggiornamento sono finalizzate alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché alla qualificazione degli ufficiali di gara.

3. Sono indette dal DSR, che nomina i formatori, secondo le indicazioni del CCUG, ed organizzate preferibilmente nelle singole province.

4. Nei casi di assenza giustificata, l'organismo del settore può disporre forme alternative di formazione o di aggiornamento, anche con uso di procedure informatiche e telematiche. 

Articolo 5.4.8 – Attività di formazione 

1. L'attività di formazione predisposta direttamente dal CCUG ovvero dal settore su indicazioni del CCUG consiste in riunioni di aggiornamento, corsi di formazione, somministrazione di questionari anche a distanza, simulazioni e casistica ed ogni altro mezzo idoneo, anche usando procedure e strumenti informatici e telematici. 

2. La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria per tutti gli ufficiali di gara. 

TITOLO 5.V - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 5.5.1 - Tessera di riconoscimento

1. All'ufficiale di gara è rilasciata annualmente la tessera di riconoscimento, a cura del DSR. 

2. La tessera di riconoscimento, per la sua validità, deve contenere:

a) le generalità dell'ufficiale di gara;

b) la fotografia;

c) la qualifica arbitrale;

d) il numero personale di riconoscimento;

e) la vidimazione del DSR.

3. La tessera deve essere esibita dall'ufficiale di gara per il suo riconoscimento nelle manifestazioni ufficiali. 

Articolo 5.5.2 - Divisa e distintivo

1. L'ufficiale di gara è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione e deve indossare la divisa ove prescritta.

2. È sempre obbligatorio l'uso del distintivo nel corso delle manifestazioni. 

Articolo 5.5.3 – Premi e riconoscimenti 

1. Il CCUG, anche su proposta dei DSR, può proporre ogni anno al Consiglio federale l'assegnazione di premi e riconoscimenti agli ufficiali di gara che:

a) hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto impeccabilmente manifestazioni per almeno quindici anni;

b) non hanno mai subito le sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia.

2. Tra i premi ed i riconoscimenti sono compresi anche l'assegnazione del distintivo d'onore, la qualifica di benemerito e la concessione della tessera per l'accesso gratuito alle manifestazioni agonistiche autorizzate dalla FITP. 

Articolo 5.5.4 – Ufficiale di gara benemerito 

1. Possono essere nominati benemeriti gli ufficiali di gara che:

a) hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività della categoria ed hanno diretto importanti manifestazioni per almeno venti anni di attività;

b) non hanno mai subito sanzioni inibitive previste dal Regolamento di giustizia. La nomina degli ufficiali di gara benemeriti è di competenza del Consiglio federale, su proposta del CCUG.  

Articolo 5.5.5 - Condotta

1. Durante l'espletamento del proprio mandato, l'ufficiale di gara deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica. 

2. L'ufficiale di gara deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto o attraverso la stampa, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti federali e di affiliati. 

3. Deve osservare scrupolosa e pronta ubbidienza sul campo di gara e nei rapporti di organizzazione verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi. 

4. A sua volta deve esigere la più rigorosa disciplina da parte di atleti, accompagnatori e dirigenti degli affiliati. 

Articolo 5.5.6 - Doveri degli ufficiali di gara

1. Gli ufficiali di gara sono tenuti a: 

a) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvi i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;

b) sostituire gli ufficiali di gara assenti ed in particolare il Giudice arbitro per consentire in ogni caso lo svolgimento delle gare;

c) inviare nei termini la documentazione prescritta;

d) frequentare le riunioni di aggiornamento;

e) compilare, firmare e restituire il materiale formativo;

f) osservare e far osservare le Carte federali ed ogni altra direttiva emanata dal settore;

g) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;

h) informare a spirito di colleganza i rapporti con gli altri ufficiali di gara;

i) astenersi dall'adire l'autorità giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all'attività federale nei confronti di appartenenti alla FITP. 

2. Agli ufficiali di gara è vietato:

a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla FITP;

b) rappresentare od assistere affiliati o tesserati nei procedimenti disciplinari e di arbitrato previsti dal Regolamento di giustizia;

c) rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla FITP;

d) rilasciare interviste sia cartacee sia audio-visive, su argomenti attinenti al settore arbitrale od alle gare dirette, senza la preventiva autorizzazione del CCUG;

e) trattare sulla stampa gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli ufficiali di gara in particolare, senza l'autorizzazione scritta del CCUG.

3. A tutti i Giudici arbitri è vietato:

a) arbitrare negli incontri della manifestazione da essi diretta;

b) gareggiare nella manifestazione da essi diretta;

c) assumere bevande alcoliche nell'esercizio delle proprie funzioni. 

Articolo 5.5.7 - Diritti e benefici dell'ufficiale di gara

1. L'ufficiale di gara gode dei seguenti diritti e benefici:

a) ricevere ogni anno un adeguato numero di designazioni;

b) partecipare alle riunioni di aggiornamento ed all'attività di formazione;

c) assicurazione contro gli infortuni occorsi durante l'espletamento delle proprie funzioni;

d) iscrizione del proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è designato;

e) ogni beneficio previsto dalle norme generali della FITP, del CONI e comunque concesso dagli organi federali.

2. L'ufficiale di gara attivo ha inoltre libero accesso, nell'intero territorio nazionale, in tutti gli impianti ove si svolgono manifestazioni autorizzate dalla FITP, nei limiti e con le modalità imposti da ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o dall'ingresso a pagamento. 

Articolo 5.5.8 - Rimborso delle spese

1. All'ufficiale di gara iscritto nell'Albo, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione alle riunioni di aggiornamento ed alle riunioni del settore), compete il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalle tabelle approvate annualmente dal Consiglio federale per la categoria. 

2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'affiliato organizzatore. 

3. Per ogni altra manifestazione ed attività la richiesta di rimborso va inoltrata al CCUG. 

4. Il rimborso non compete agli ufficiali di gara di affiliato impiegati nei Campionati a squadre presso gli Affiliati per cui hanno dato la loro disponibilità. 

TITOLO 5.VI – GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE 

Articolo 5.6.1 - Giurisdizione tecnica

1. Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività tipica ed atipica, sono sottoposti al controllo del loro operato, secondo le seguenti competenze:

a) CCUG, per gli appartenenti ai quadri nazionali;

b) DSR, per gli appartenenti ai quadri regionali.

2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti del Commissario di campo e del Giudice arbitro titolare.

3. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale. 

Articolo 5.6.2 - Giurisdizione disciplinare

1. Gli ufficiali di gara per le infrazioni disciplinari connesse all'esercizio della loro attività tipica ed atipica, sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia ed ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.

2. Gli ufficiali di gara per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio della loro attività, sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati, con l'aggravante derivante dalla qualifica posseduta. 

3. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella sua scheda personale. 

Articolo 5.6.3 - Provvedimenti tecnici e competenza

1. I provvedimenti tecnici (per errori, insufficienza, incapacità, ritardi nell'invio della documentazione dei referti od altro) che possono essere adottati a carico degli ufficiali di gara sono:  

a) dal DSR, con obbligo di comunicazione immediata al CCUG:

1) rilievo verbale;

2) rilievo scritto;

3) proposta al CCUG per la valutazione di "insufficiente"; 

b) dal CCUG, autonomamente o su segnalazione dei DSR, oltre ai predetti, anche:

1) valutazione di "insufficiente";

2) sospensione dall'Albo, con divieto di designazione per ogni attività tipica ed atipica per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi nei confronti degli ufficiali di gara che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche; 

3) cancellazione dall'Albo.

2. Solo quest'ultimo provvedimento è reso pubblico tramite gli Atti ufficiali.

3. Due valutazioni annuali consecutive di "insufficiente" comportano la cancellazione dall'Albo.

4. I provvedimenti tecnici sono insindacabili. 

Articolo 5.6.4 – Provvedimenti disciplinari e competenza 

1. Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio della loro attività tipica ed atipica:

a) gli ufficiali di gara iscritti nell'Albo sono soggetti alla competenza del Tribunale federale;

b) i tesserati, chiamati per occasione a svolgere le funzioni di ufficiali di gara, sono soggetti alla competenza del Giudice sportivo. 

Articolo 5.6.5 - Comunicazioni obbligatorie

1. La Procura federale, all'atto del deferimento al Tribunale federale di un ufficiale di gara iscritto nell'Albo, per infrazioni disciplinari connesse o no all'esercizio delle sue funzioni, deve darne immediata comunicazione al CCUG.

2. Il CCUG, a seguito della predetta comunicazione, non può designare e vieta la designazione dell'ufficiale di gara incolpato, fino alla definizione del procedimento.

3. I provvedimenti adottati dall'organo giudicante devono essere comunicati immediatamente al CCUG per gli adempimenti di sua competenza. 

LIBRO SESTO - TECNICI FEDERALI

TITOLO 6.I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO 

Articolo 6.1.1 - Competenze della FITP

1. La Federazione italiana tennis e padel (FITP), è l'Ente delegato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento delle discipline della FITP in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ) del CONI. 

2. La FITP provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento delle discipline della FITP agonistiche e per giocatori classificati, nonché per i tesserati paralimpici.

3. Provvede altresì alla formazione ed all'aggiornamento di operatori che svolgono attività ausiliarie e complementari al gioco. 

Articolo 6.1.2 - Competenze degli iscritti all'Albo e negli elenchi

1. Possono insegnare le discipline della FITP agonistiche e per i classificati presso gli affiliati i tesserati che, avendo superato i corsi organizzati dalla FITP, sono iscritti all'Albo o negli elenchi previsti dal presente Libro.

2. I tesserati FITP, che esercitano abusivamente l'insegnamento presso gli affiliati, sono passibili di sanzioni disciplinari.  

TITOLO 6.II - ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE "ROBERTO LOMBARDI"

Articolo 6.2.1 – Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi"  

1. L'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" (di seguito semplicemente "ISF") è istituito dalla FITP, ha sede in Roma ed è abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, svolgono attività ausiliarie e complementari al gioco e forma in via esclusiva i tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati.

2. Per lo svolgimento della propria attività l'Istituto utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla FITP, dal CONI, da Sport e salute e dalle Università e può avvalersi di società esterne cui affidare specifici settori della propria gestione.

3. L'attività dell'Istituto è competenza del comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.

Articolo 6.2.2 - Compiti dell'Istituto 

1. L'Istituto:

a) promuove la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle discipline della FITP;

b) organizza corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche;

c) organizza corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, convegni, simposi e seminari monotematici con assegnazione di punteggi per la partecipazione ai corsi di formazione, per diffondere ed accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici;

d) organizza corsi di formazione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti e dei dirigenti e la crescita professionale degli agenti e degli altri operatori;

e) promuove ed organizza scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;

f) organizza e coordina l'attività dei tecnici designati, quali Fiduciari provinciali o interprovinciali, regionali o interregionali dell'Istituto;

g) definisce i principi organizzativi delle scuole tennis necessari per il riconoscimento federale;

h) indica gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;

i) indica gli standard qualitativi che le scuole di tutto il territorio nazionale devono adottare;

j) definisce i protocolli formativi per tutte le qualifiche;

k) studia e adotta modelli di preparazione di alto livello;

l) sviluppa piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico;

m) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP di base;

n) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP indirizzati ai tesserati paralimpici. 

Articolo 6.2.3 - Comitato direttivo

1. Il Consiglio federale nomina il presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Istituto, per la durata del quadriennio olimpico.

2. Il comitato direttivo si riunisce anche in teleconferenza, su convocazione del presidente. 

Articolo 6.2.4 - Funzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dell'Istituto ha competenza in materia di:

a) realizzazione dei compiti dell'Istituto, in applicazione delle direttive del Consiglio federale;

b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami; c) tenuta dell'Albo e degli elenchi.

2. Il comitato direttivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.  

Articolo 6.2.5 - Fiduciari dell'ISF

1. Il comitato direttivo dell'Istituto propone al Consiglio federale la nomina di uno o più fiduciari, per le discipline della FITP sentito il parere dei comitati regionali di competenza.

2. La nomina ha durata annuale.

3. I fiduciari devono collaborare per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Istituto. 

TITOLO 6.III – QUALIFICHE DEI TECNICI E DEGLI OPERATORI 

Capo I – Qualifiche e disposizioni comuni 

Articolo 6.3.1 – Qualifiche 

1. I tecnici, abilitati all'insegnamento con valenza didattica crescente, sono:

a) per il tennis

1) l'istruttore di primo grado di tennis;

2) l'istruttore di secondo grado di tennis;

3) il maestro nazionale di tennis;

4) il tecnico nazionale di tennis.

b) per il beach tennis

1) l'istruttore di primo livello di beach tennis;

2) l'istruttore di secondo livello di beach tennis;

3) il maestro nazionale di beach tennis;

c) per il padel

1) l'istruttore di primo livello di padel;

2) l'istruttore di secondo livello di padel;

3) il maestro nazionale di padel;

d) per il pickleball

1) l'istruttore di primo livello di pickleball;

2) l'istruttore di secondo livello di pickleball;

3) il maestro nazionale di pickleball;

e) per tutte le discipline della FITP:

1) il preparatore fisico di primo grado;

2) il preparatore fisico di secondo grado. 

2. Gli operatori, abilitati a svolgere attività ausiliarie o complementari connesse con le discipline della FITP, sono:

a) il preparatore mentale di primo grado;

b) il preparatore mentale di secondo grado;

c) l'educatore per l'alimentazione;

d) il fisioterapista di primo grado;

e) il fisioterapista di secondo grado;

f) il tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado;

g) il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado;

h) il medico delle discipline della FITP.

2. Gli operatori, abilitati a svolgere mansioni dirigenziali e promozionali connesse con l'attività sportiva dell'affiliato, sono: 

a) il dirigente di primo grado;

b) il dirigente di secondo grado;

c) il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP.

Articolo 6.3.2 – Conseguimento della qualifica: disposizioni comuni 

1. Ciascuna qualifica sopra elencata è conseguita dal tesserato che abbia:

a) 18 anni di età;

b) diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);

c) frequentato un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente al numero di crediti per ognuna indicati;

d) superato l'esame finale.

2. La qualifica definisce e certifica il livello di competenze raggiunte dai singoli soggetti e comporta l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni ed attività ad essa riferite, ma per il suo esercizio è necessario che il titolare sia iscritto regolarmente nell'Albo o negli elenchi.

3. Il conseguimento delle qualifiche aventi più livelli o gradi avviene in ordine sequenziale.

4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, ai candidati in possesso della classifica federale richiesta, di accedere nello stesso anno al concorso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.

5. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività dei tecnici si svolga entro i limiti delle rispettive qualifiche. 

Articolo 6.3.3 – Qualifiche "ad honorem" 

1. A suo insindacabile giudizio, il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica "ad honorem" di:

a) "maestro nazionale "ad honorem" di una delle discipline della FITP", ai tesserati ex-giocatori o ex-giocatrici della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup (già Federation Cup) o dei Giochi olimpici, nonché ai docenti benemeriti per l'attività formativa di alto livello svolta in ambito federale;

b) "preparatore fisico ad honorem", a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione fisica di tennisti di Coppa Davis o, di Billie Jean King Cup o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a tesserati o ex atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso o del diploma ISEF o della laurea in Scienze motorie o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione fisica.

c) preparatore mentale "ad honorem", a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione mentale di tennisti di Coppa Davis o, di Billie Jean King Cup o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a tesserati atleti o ex atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso della laurea in Psicologia o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione mentale.

2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta e, se non svolgono l'attività di cui al presente Libro, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.

3. Per operare secondo la loro qualifica, i tecnici "ad honorem" devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, al mini-pickleball, al mini-beach tennis ed al mini-padel rispettivamente per il maestro nazionale di tennis, per il maestro nazionale di pickleball, per il maestro nazionale di beach tennis e per il maestro nazionale di padel, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare la quota annuale di iscrizione all'Albo.

4. Al termine del percorso formativo è conseguita la qualifica di:

a) maestro nazionale di tennis dal maestro nazionale di tennis "ad honorem";

b) preparatore fisico di secondo grado dal preparatore fisico "ad honorem";

c) preparatore mentale di secondo grado da preparatore mentale "ad honorem";

d) maestro nazionale di beach tennis dal maestro di beach tennis "ad honorem";

e) maestro nazionale di padel dal maestro di padel "ad honorem".

Capo II – Qualifiche dei tecnici   

Articolo 6.3.4 – Istruttore di primo grado e di primo livello 

1. I requisiti ed i contenuti della qualifica di istruttore di primo grado di tennis e di istruttore di primo livello di beach tennis, di padel e di pickleball sono i seguenti:  

Articolo 6.3.5 – Istruttore di secondo grado e di secondo livello   

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di istruttore di secondo grado di tennis e di istruttore di secondo livello di beach tennis, di padel e di pickleball sono i seguenti: 

Articolo 6.3.6 – Maestro nazionale 

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di maestro nazionale sono i seguenti: 

Articolo 6.3.7 – Tecnico nazionale di tennis 

1. La qualifica permanente di tecnico nazionale di tennis è conseguita dal maestro nazionale di tennis che abbia, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 6.3.2, compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell'inizio del corso e la cui formazione sia avvenuta con un corso comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti.

2. Il tecnico nazionale di tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale di tennis ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.

3. Il tecnico nazionale di tennis non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse. 

Articolo 6.3.8 - Preparatore fisico di primo grado

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di primo grado è conseguita:

a) dal tesserato diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie, in possesso di quaranta crediti formativi;

b) dal tesserato studente, già in possesso di 10 crediti formativi, subordinatamente al conseguimento della laurea in Scienze motorie; che abbiano frequentato un corso di formazione tenuto presso una delle facoltà di Scienze motorie in convenzione con la FITP. 

2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento:

c) per il tennis alle fasi del mini-tennis, dell'avviamento e del perfezionamento;

d) per il beach tennis alle fasi del mini-beach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione;

e) per il padel alle fasi del mini-padel, avviamento, perfezionamento e specializzazione;

f) per il pickleball alle fasi del mini-pickleball, avviamento, perfezionamento.

3. Il preparatore fisico di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 6.3.9 - Preparatore fisico di secondo grado 

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal preparatore fisico di primo grado. 

2. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.

3. Un preparatore fisico di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto. 

Capo III – Qualifiche degli operatori ausiliari 

Articolo 6.3.10 – Preparatore mentale di primo grado 

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato con laurea magistrale in psicologia, e regolarmente iscritto all'Albo professionale degli psicologi.

2. Il preparatore mentale di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport3 delle discipline della FITP, dell'avviamento e del perfezionamento. 

3. Il preparatore mentale di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole. 

3 NOTA FITP: è "gioco sport" la disciplina sportiva (es. tennis, padel, beach tennis, pickleball) che è praticata modificando uno o più dei tre parametri che la contraddistinguono: regole, spazio o attrezzatura sportiva. 

Articolo 6.3.11 – Preparatore mentale di secondo grado 

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal preparatore mentale di primo grado.

2. Il preparatore mentale di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.

3. Il preparatore mentale di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole e, qualora voglia operare in una super school o in una top school per il tennis, ovvero in una standard school per le altre discipline della FITP, deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse. 

Articolo 6.3.12 – Educatore per l'alimentazione 

1. All'educatore per l'alimentazione spettano le competenze relative all'educazione dell'alimentazione degli atleti, finalizzate ad ottimizzarne i risultati, nelle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello.

2. La qualifica permanente di educatore per l'alimentazione è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato in possesso di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del corso.

3. L'educatore per l'alimentazione non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal Comitato direttivo dell'Istituto. 

Articolo 6.3.13 - Fisioterapista di primo grado

1. La qualifica permanente di fisioterapista di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato laureato in fisioterapia o in possesso di un diploma universitario in fisioterapia o di un titolo equipollente, ai sensi della vigente normativa, regolarmente iscritto all'Albo professionale dei fisioterapisti.

2. Il fisioterapista di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali. 

Articolo 6.3.14 - Fisioterapista di secondo grado

1. La qualifica permanente di fisioterapista di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal fisioterapista di primo grado.

2. Il fisioterapista di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.  

Articolo 6.3.15 - Tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado

1. Al tecnico delle attrezzature di gioco spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti delle discipline della FITP, finalizzate ad ottimizzarne i risultati. 

2. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dai tesserati che, all'inizio del corso, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età.

3. Al tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche dell'avviamento e del perfezionamento.

4. Il tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.16 - Tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado

1. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado.

2. Al tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche della specializzazione e dell'alto livello.

3. Il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali. 

Articolo 6.3.17 – Dirigente di primo grado 

1. La qualifica permanente di dirigente di primo grado è conseguita dai tesserati FITP al termine del corso di formazione.

2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una club school, di una basic school o di una standard school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente almeno di primo grado. 

Articolo 6.3.18 - Dirigente di secondo grado

1. La qualifica permanente di dirigente di secondo grado è conseguita dal dirigente di primo grado al termine del corso di formazione.

2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una super school o top school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente di secondo grado.  

Articolo 6.3.19 - Tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP 

1. La qualifica di tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è conseguita dall'insegnante di qualsiasi ordine e grado, anche supplente, del Ministero dell'istruzione al termine di un corso di formazione.

2. Il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è abilitato a svolgere la sua attività professionale, con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport delle discipline della FITP, all'interno degli Istituti scolastici. 

TITOLO 6.IV - CORSI ED ESAMI

Articolo 6.4.1 - Bandi di concorso

1. La FITP bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione dei tecnici e degli operatori di tutte le qualifiche.

2. Fissa, su proposta dell'Istituto, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi. 

3. Per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere, oltre a quelli indicati eventualmente per ogni singola qualifica, i seguenti requisiti:

a) essere tesserato FITP;

b) aver compiuto l'età minima prevista per ogni singola qualifica;

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non essere stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;

e) non avere subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva. 

Articolo 6.4.2 – Corsi ed esami 

1. L'Istituto organizza annualmente corsi, comprensivi di tirocinio, per la formazione di tecnici, fissandone durata, sedi, tempi e modalità di svolgimento.

2. Il comitato direttivo dell'Istituto può proporre al Consiglio federale l'esclusione di allievi che mostrino un comportamento non compatibile con le finalità dei corsi. 

3. Al termine del corso, gli allievi sostengono l'esame finale per il conseguimento della qualifica prevista dal corso frequentato.

Articolo 6.4.3 - Diplomi e targhe 

1. La FITP rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi. 

2. Rilascia altresì, su richiesta dell'interessato, targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività. 

3. È vietato esporre tali targhe per i tecnici e gli operatori non in regola con l'iscrizione all'Albo e negli elenchi; gli affiliati presso cui sono esposte le targhe sono responsabili solidalmente dell'inosservanza della disposizione. 

TITOLO 6.V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 6.5.1 – Condizioni per l'esercizio dell'attività  

1. Solo i tecnici regolarmente tesserati, iscritti nell'Albo e negli elenchi possono esercitare l'attività relativa alla qualifica conseguita. 

2. La sospensione dell'iscrizione nell'Albo e negli elenchi non fa decadere dalla qualifica, ma impedisce l'esercizio dell'attività relativa finché permane la sospensione. 

Articolo 6.5.2 - Albo ed elenchi

1. Presso l'Istituto sono costituiti l'Albo e gli elenchi dei tecnici, pubblicati anche nel sito federale, la cui tenuta è competenza del comitato direttivo.

2. L'Albo è un registro in cui, in specifiche sezioni, sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica permanente di: 

a) tecnici di tennis

1) tecnico nazionale di tennis;

2) maestro nazionale di tennis;

3) istruttore di secondo grado di tennis;

b) tecnici di beach tennis

1) maestro nazionale di beach tennis;

2) istruttore di secondo livello di beach tennis;

c) tecnici di padel

1) maestro nazionale di padel;

2) istruttore di secondo livello di padel;

d) tecnici di pickleball

1) maestro nazionale di pickleball;

2) istruttore di secondo livello di pickleball; 

e) altri tecnici

1) preparatore fisico di primo grado;

2) preparatore fisico di secondo grado;

3) preparatore mentale di secondo grado;

4) preparatore mentale di primo grado;

5) educatore per l'alimentazione;

6) fisioterapista di secondo grado;

7) fisioterapista di primo grado;

8) tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado;

9) tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado;

10) dirigente di secondo grado;

11) dirigente di primo grado.

f) tecnici "ad honorem"

1) maestro nazionale di tennis "ad honorem";

2) maestro nazionale di beach tennis "ad honorem";

3) maestro nazionale di padel "ad honorem";

4) preparatore fisico "ad honorem";

5) preparatore mentale "ad honorem".

3. Negli elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica non permanente di: 

a) istruttore di primo grado di tennis;

b) istruttore di primo livello di beach tennis;

c) istruttore di primo livello di padel;

d) istruttore di primo livello di pickleball. 

Articolo 6.5.3 - Iscrizione all'Albo e negli elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi all'Albo e negli elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FITP ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione. 

2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici devono indicare:

a) la sede della loro attività;

b) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista; ovvero

c) il proprio indirizzo di posta elettronica, per ogni comunicazione federale che li riguardi, se tesserati con tessera speciale. 

3. L'iscrizione è corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita. 

4. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi sono tenuti al pagamento anticipato delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso, entro il 31 gennaio e a dare comunicazione dei dati che li riguardano. 

5. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 gennaio, sono considerati in posizione irregolare, sospesi dall'iscrizione, e non possono svolgere alcuna attività d'insegnamento. 

6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantaseiesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri, con esonero dal pagamento della tassa annuale. 

Articolo 6.5.4 - Sospensione dall'Albo e dagli elenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:

a) per cessazione del tesseramento FITP;

b) per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;

c) per mancata partecipazione ai corsi biennali obbligatori di aggiornamento;

d) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FITP;

e) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia. 

2. I tecnici sospesi dall'Albo o dagli elenchi sono inibiti dall'esercizio dell'attività e non possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto; la sospensione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione. 

Articolo 6.5.5 - Cancellazione dall'Albo e dagli elenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:

a) per rinuncia alla qualifica;

b) per il mancato rinnovo delle qualifiche non permanenti; 

c) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia;

d) negli altri casi previsti dalle leggi dello Stato. 

Articolo 6.5.6 - Rinuncia alla qualifica

1. I tecnici possono rinunciare alla qualifica permanente presentando domanda scritta alla FITP, salva la regolarità di tutti i requisiti. 

2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del comitato direttivo dell'Istituto. 

3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda. 

Articolo 6.5.7 - Riscrizione all'Albo e negli elenchi

1. I tecnici che siano stati cancellati dall'Albo e dagli elenchi da non più di tre anni possono essere riscritti negli stessi, alle condizioni indicate dal Comitato direttivo dell'Istituto, sempreché siano cessati i motivi che hanno determinato la cancellazione, previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza, nonché la regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti. 

2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere riscritti alle seguenti ulteriori condizioni:

a) pagamento della tassa di riammissione;

b) regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti;

c) partecipazione ad alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza;

d) superamento di una prova di idoneità didattica presso l'Istituto.

Articolo 6.5.8 - Qualifiche conseguite all'estero

1. Il tecnico, in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero, per svolgere attività in Italia, devono:

a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta;

b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non essere stato assoggettato, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, o dalla FITP, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;

d) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo corrispondente per l'esercizio della qualifica;

e) essere tesserato ed iscritto all'Albo o negli elenchi.

2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale e l'inquadramento in una delle qualifiche previste, il tecnico oltre ad essere tenuto al versamento di una tassa annualmente fissata per l'accertamento del livello di competenza, deve presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:

a) titolo di studio;

b) titolo professionale ottenuto nello Stato estero;

c) dichiarazione della Federazione o Ente che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;

d) "curriculum vitae";

e) attestazione della FITP circa la classifica riconosciutagli in Italia.

3. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per l'Unione europea e della corrispondente qualifica della FITP.

4. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato non comunitario è subordinato:

a) all'accertamento del livello di competenza;

b) alla frequenza, previo pagamento della relativa tassa, di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato. 

TITOLO 6. VI - SCUOLE

Articolo 6.6.1- Scuole

1. Nelle scuole si svolgono corsi relativi ad una o più delle discipline della FITP, in merito a una o più delle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello, a seconda della tipologia di scuola, e sono rivolti a due o più persone, sia minori sia adulti. 

Articolo 6.6.2 – Scuole di tennis 

1. Sono vietate: 

a) l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola di tennis aperta a giocatori classificati, in assenza del prescritto riconoscimento federale;

b) la sua conduzione, al di fuori degli specifici requisiti.

2. Solo in presenza di una scuola di tennis riconosciuta l'affiliato può richiedere ed ottenere l'indennità di preparazione, secondo le modalità e l'ammontare indicati nel libro IV del presente Regolamento.

3. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di tennis riconosciute.

4. Pubblica altresì:

a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;

b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;

c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.

5. Le scuole di tennis riconosciute dalla FITP possono essere di cinque tipi con le seguenti caratteristiche:

a) Club school (una stella): solo corsi collettivi di tennis tenuti anche da un istruttore di primo grado di tennis e di corsi collettivi di pickleball tenuti da insegnanti di pickleball o anche da un istruttore di tennis di primo grado;

b) Basic school (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento e pickleball; può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis o, nel caso in cui si insegni il solo mini-tennis anche da un istruttore di secondo grado di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnati di pickleball;

c) Standard school (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento e perfezionamento e pickleball; può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnati di pickleball;

d) Super school (quattro stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello e pickleball; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnati di pickleball;

e) Top school (cinque stelle): insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: mini-tennis, avviamento, perfezionamento, specializzazione, alto livello e pickleball; può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnati di pickleball.

6. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di tennis federale". 

Articolo 6.6.3 – Scuole di beach tennis 

1. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di beach tennis riconosciute.

2. Pubblica altresì:

a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;

b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;

c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.

3. Le scuole di beach tennis riconosciute dalla FITP possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:

a) Club school di beach tennis (una stella): solo le fasi didattiche del mini-beach tennis e corsi di avviamento, tenuti anche da un istruttore di primo livello di beach tennis;

b) Basic school di beach tennis (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis e perfezionamento; può essere diretta da un maestro nazionale di beach tennis o, nel caso in cui si insegni il solo mini-beach tennis, anche da un istruttore di secondo livello di beach tennis;

c) Standard school di beach tennis (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di beach tennis.

4. Le scuole di beach tennis riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di beach tennis federale".

Articolo 6.6.4 – Scuole di padel 

1. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di padel riconosciute.

2. Pubblica altresì:

a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;

b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;

c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.

3. Le scuole di padel riconosciute dalla FITP possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:

a) Club school di padel (una stella): solo le fasi didattiche del mini-padel e dell'avviamento ed organizzazione di corsi collettivi, tenuti anche da un istruttore di primo livello di padel;

b) Basic school di padel (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, corsi di avviamento al padel e perfezionamento; può essere diretta da un maestro nazionale di padel o, nel caso in cui si insegni il solo mini-padel, anche da un istruttore di secondo livello di padel;

c) Standard school di padel (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, corsi di avviamento al padel, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di padel.

4. Le scuole di padel riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di padel federale".

Articolo 6.6.5 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di padel 

1. L'affiliato, per poter organizzare una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, deve presentare domanda alla FITP per il suo riconoscimento, all'inizio dell'attività didattica e comunque entro il 15 novembre di ogni anno. 

2. Il riconoscimento compete al Consiglio federale su proposta del comitato direttivo dell'Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle scuole. 

3. Il riconoscimento di una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, ha validità annuale ed è subordinato, per ogni tipo, al possesso ed al mantenimento almeno dei seguenti requisiti: 

4. Il riconoscimento od il suo rifiuto sono comunicati entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta; i provvedimenti sono adottati sulla base della mera verifica documentale della richiesta e sono immediatamente comunicati all'affiliato e pubblicati nel sito federale. 

Articolo 6.6.6 – Revoca del riconoscimento e sanzioni 

1. La FITP dispone i controlli ritenuti necessari od opportuni e, se rileva la mancanza dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento, ne intima la regolarizzazione nel termine di quindici giorni, a pena della revoca del riconoscimento. 

2. Nel caso in cui, per mancanza di requisiti, non sia possibile dare il riconoscimento di una qualunque tipologia di scuola agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato. 

3. La dichiarazione mendace circa le caratteristiche ed i requisiti della scuola indicati nella richiesta di riconoscimento costituisce frode sportiva. 

Articolo 6.6.7 – Scuole non riconosciute  

1. La FITP, se rileva l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola in assenza del prescritto riconoscimento federale, lo denuncia alla Procura federale ed agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato senza pratica di trasferimento. 

2. La denuncia è comunicata immediatamente all'affiliato e pubblicata nel sito federale. 

TITOLO 6.VII - CENTRI ESTIVI

Articolo 6.7.1 – Centri estivi 

1. I centri estivi sono strutture destinate alla promozione e al perfezionamento delle discipline della FITP e si svolgono prevalentemente o esclusivamente nel periodo estivo di vacanza scolastica.

2. Si distinguono in:

a) centri estivi residenziali;

b) centri estivi non residenziali;

a seconda che prevedano o meno il vitto e l'alloggio per i partecipanti.

3. Gli allievi devono essere in possesso della tessera atleta o atleta non agonista. 

Articolo 6.7.2 – Riconoscimento dei centri estivi residenziali 

1. I centri estivi residenziali debbono ottenere il preventivo riconoscimento della FITP. 

2. Il riconoscimento dei centri estivi residenziali è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal comitato direttivo dell'Istituto. 

3. A tale scopo l'organizzatore deve presentare una richiesta scritta al Consiglio federale con allegata la seguente documentazione:

a) descrizione analitica degli impianti e delle altre attrezzature destinate al gioco di almeno una delle discipline della FITP;

b) descrizione analitica delle strutture ricettive, per i centri residenziali;

c) indicazione del responsabile del centro e degli altri tecnici eventualmente impiegati;

d) descrizione degli obiettivi tecnici, dei metodi didattici applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche tecniche ed organizzative del centro;

e) ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.

4. Del riconoscimento è data pubblicità tramite apposizione di targa di riconoscimento nel luogo ove il centro svolge la propria attività e con pubblicazione negli Atti ufficiali federali o in internet. 

Articolo 6.7.3 – Responsabile del centro estivo residenziale  

1. Il responsabile del centro estivo residenziale, indicato dall'organizzatore, deve essere un tecnico avente la qualifica minima di maestro nazionale.

2. Egli è il referente unico nei rapporti con la FITP ed è responsabile del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento del centro, sia di carattere organizzativo sia tecnico. 

3. Deve inoltre comunicare all'inizio di ogni singolo corso ed al termine dell'attività stagionale l'elenco degli allievi partecipanti, con indicazione della tessera federale, dell'indirizzo e degli eventuali recapiti telefonici ed internet, previa assunzione di specifica dichiarazione autorizzativa degli allievi (o di chi ne esercita la potestà genitoriale) per la trasmissione alla FITP dei dati personali secondo la vigente normativa per la tutela dei dati personali. 

Articolo 6.7.4 – Collaboratori del centro estivo residenziale 

1. Il centro può avvalersi dell'opera di tecnici iscritti all'Albo e negli elenchi, la cui attività deve essere coordinata e guidata dal responsabile del centro.  

Articolo 6.7.5 – Controlli e sanzioni  

1. La FITP può svolgere controlli, attraverso propri incaricati, sia finalizzati alla concessione del riconoscimento, sia durante l'attività, finalizzati alla verifica della persistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione.

2. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di gravi inadempienze rispetto alle dichiarazioni allegate alla richiesta di riconoscimento, la FITP può non concedere il riconoscimento ovvero revocare il riconoscimento già concesso. 

3. Il responsabile del centro è inoltre soggetto a procedimento disciplinare per violazione regolamentare, secondo le previsioni del Regolamento di giustizia. 

TITOLO 6.VIII - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 6.8.1 – Attività di formazione 

1. In relazione all'esclusività riservata alla FITP dell'attività di formazione, i tesserati e gli affiliati non possono organizzare alcun corso di formazione, rivolto a tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati, in qualunque forma espressa. 

2. La violazione di tale norma costituisce infrazione disciplinare ed è soggetta alle previsioni del Regolamento di giustizia. 

Articolo 6.8.2 – Attività di informazione o aggiornamento 

1. I tesserati e gli affiliati possono organizzare attività di informazione e di aggiornamento professionale, tramite convegni, simposi e altro tipo di riunione rivolta ai tecnici, ai dirigenti ed agli agenti. 

2. Tale attività può essere rivolta sia a soggetti iscritti all'Albo o negli Elenchi, sia a soggetti non iscritti, appartenenti a enti di promozione sportiva o comunque non tesserati, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, purché l'attività sia autorizzata.  

Articolo 6.8.3 – Requisiti per l'autorizzazione 

1. Il Consiglio federale, sentito il parere dell'Istituto nell'ambito dei suoi compiti, può autorizzare tesserati ed affiliati ad organizzare attività di informazione o di aggiornamento, a condizione che:

a) sia conforme ai programmi didattici, agli scopi ed agli indirizzi dell'Istituto;

b) sia diretta o coordinata da tecnici federali o comunque da soggetti di comprovata esperienza e preparazione scientifica in campo nazionale od internazionale. 

Articolo 6.8.4 – Richiesta di autorizzazione 

1. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di informazione o di aggiornamento, l'organizzatore deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio, una richiesta scritta al Consiglio federale ed all'Istituto in cui siano indicati o allegati:

a) la sede dell'attività;

b) il responsabile dell'organizzazione, i relatori e tutti i collaboratori di cui si avvale per l'attuazione del programma;

c) il periodo o i periodi e la durata di svolgimento dell'attività;

d) il programma analitico con obiettivi, metodi applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche e degli scopi dell'attività;

e) la ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.

2. Il Consiglio federale delibera entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunica l'avvenuta autorizzazione al richiedente, dandone notizia ai terzi in ogni forma ritenuta idonea.

3. Se il Consiglio federale respinge la richiesta, restituisce al richiedente la tassa versata.

4. L'autorizzazione ha oggetto e durata strettamente limitati all'attività per la quale è richiesta e non è mai tacitamente rinnovata.