Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive
Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che "avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale" e che "l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI".
A tal fine è stabilita la seguente
Procedura
Impugnazione della Tabella Voti
a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).
e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
Impugnazione delle candidature
a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.
b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a).
c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.d).
g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.