Regolamento sugli Agenti Sportivi FIFA

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento, si applicano i termini indicati nello Statuto FIFA, si applicano i termini indicati nello Statuto FIFA, nel Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori e le seguenti definizioni (iniziali maiuscole): 

Agenzia: un'organizzazione, un'ente, una ditta o una società privata che mantiene, comprende, impiega o agisce in altro modo come veicolo per gli affari di uno o più agenti di calcio. 

Approccio: (i) approccio qualsiasi contatto fisico, di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica con un Cliente; (ii) qualsiasi contatto diretto o indiretto con un'alta persona o organizzazione collegata a un Cliente, come un membro della famiglia o un amico; o (iii) qualsiasi azione quando un Agente di calcio utilizza o dirige un'altra persona o organizzazione a contattare un Cliente per suo conto nel modo descritto al punto (i) 0 (ii) di cui sopra. 

Cliente: un'associazione affiliata, una società, un giocatore, un allenatore o una Lega mono-ente che può ingaggiare un Agente di Calciatori. 

Agente di calcio collegato: un Agente di Calcio è collegato a un altro Agente di calcio quando: (i) sono impiegati o contrattualizzati dalla stessa Agenzia attraverso la quale vengono prestati i Servizi di Agente di Calcio; (ii) sono entrambi direttori, azionisti o comproprietari della stessa Agenzia attraverso la quale vengono svolti i servizi di Agenti di Calcio; (iii) essere sposati tra loro, conviventi, fratelli o sorelle, genitori e figli o figliastri; oppure (iv) abbiano preso accordi contrattuali o di altro tipo, formali o informali, per cooperare, in più di un'occasione, nella fornitura di qualsiasi servizio o per condividere i ricavi o i profitti di qualsiasi parte dei loro Servizi di Agente di Calcio. 

Entità che ingaggia: un club, un'associazione affiliata o una Lega a Entità Singola che può ingaggiare un giocatore o un allenatore. 

Agente di Calcio: persona fisica autorizzata dalla FIFA a prestare servizi di agente di calcio. 

Servizi di Agenti di Calcio: servizi legati al calcio svolti per o per conto di un Cliente, compresa qualsiasi trattativa, comunicazione relativa o preparatoria alla stessa, o altra attività correlata, con lo scopo, l'obiettivo e/o l'intenzione di concludere una transazione. 

Individuale: giocatore o allenatore. 

Interesse: (i) qualsiasi proprietà effettiva di una persona giuridica attraverso la quale vengono condotte le attività rilevanti di tali entità, ad eccezione di un'affiliazione personale ordinaria e liberamente accessibile, non trasferibile, che dà diritto a un solo voto negli affare del club; e/o (ii) trovarsi in una posizione che possa consentire l'esercizio di un diritto di voto. Un'influenza materiale, finanziaria, commerciale, amministrativa, manageriale o di altro tipo  sugli affari di una persona fisica o giuridica, direttamente o indirettamente e in modo formale o informale. 

Altri servizi: tutti i servizi svolti da un Agente di calcio per o per conto di un Cliente diversi dai Servizi di Agente di calcio, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consulenza legale, la pianificazione finanziaria, lo scouting, la consulenza, la gestione dei diritti d'immagine e la negoziazione di contratti commerciali. 

Piattaforma: la piattaforma digitale gestita dalla FIFA attraverso la quale avviene il processo di concessione delle licenze, il processo di risoluzione delle controversie, lo sviluppo professionale continuo (CPD) e il reporting. 

Regolamento: il presente Regolamento degli Agenti di Calcio, come modificato di volta in volta. 

Entità svincolante: un club, un'associazione affiliata o una Lega a Entità singola che un giocatore o un allenatore lascia per essere assunto e/o tesserato da un'Entità ingaggiante. 

Retribuzione: compenso finanziario lordo per l'impiego stabilito in un contratto di lavoro negoziato, che comprende lo stipendio base, l'eventuale premio di assunzione e qualsiasi importo pagabile se vengono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, un premio di fedeltà o di rendimento). A scanso di equivoci, qualsiasi trasferimento di futuro compenso concordato per eventuali benefici non salariali come la fornitura di  un veicolo, servizio di alloggio o di telefonia, non sono considerati nel calcolo del compenso finanziario lordo. 

Contratto di Rappresentanza: un accordo scritto allo scopo di stabilire un rapporto giuridico per la fornitura di Servizi di Agenti di Calcio. 

RSTP: il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori, come modificato di volta in volta. 

RWWI: il Regolamento FIFA sul lavoro con gli intermediari. 

Lega a Entità Singola: entità affiliata a un'associazione che organizza un campionato (o più campionati) e rappresenta gli interessi comuni dei suoi club, ad esempio agendo come datore di lavoro di tutti i giocatori del club. 

Transazione specificata:  una transazione dove tutte le parti coinvolte sono definite e identificate. 

Transazione: (i) l'assunzione, il tesseramento o la cancellazione di un giocatore con un club o una Lega a Entità Singola; (ii) l'assunzione di un allenatore con un club, una Lega a Entità Singola o un'associazione affiliata; (iii) il trasferimento del tesseramento di un giocatore da un club a un altro; (iv) la creazione, la cessazione o la variazione dei termini di assunzione di un individuo. 

I termini che si riferiscono alle persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi. Qualsiasi termine al singolare si applica al plurale e viceversa. 


TITOLO I: NORME GENERALI 

Art. 1 Obiettivi - Agenti FIFA -

Art. 2 Ambito di applicazione - Agenti FIFA -

Art. 3 Regolamento degli agenti di calcio nazionali - Agenti FIFA -

TITOLO II: DIVENTARE UN AGENTE DI CALCIO

Art. 4 Disposizioni generali - Agenti FIFA -

Art. 5 Requisiti di ammissibilità - Agenti FIFA -

Art. 6 Procedura d'esame - Agenti FIFA -

Art. 7 Canone di licenza - Agenti FIFA -

Art. 8 Rilascio della licenza - Agenti FIFA -

Art. 9 Sviluppo professionale continuo - Agenti FIFA -

Art. 10 Richiesta di sospensione o cessazione della licenza - Agenti FIFA -

TITOLO III: AGIRE COME AGENTE DI CALCIO

Art. 11 Disposizioni generali - Agenti FIFA -

Art. 12 Rappresentazione - Agenti FIFA -

Art. 13 Rappresentanza dei minori - Agenti FIFA -

Art. 14 Contributo di servizio - principi generali - Agenti FIFA -

Art. 15 Massimale per i servizi - Agenti FIFA -

Art. 16 Diritti e obblighi - Agenti FIFA -

Art. 17 Conformità ai requisiti di licenza in corso - Agenti FIFA -

TITOLO IV: DIRITTI E OBBLIGHI DEI CLIENTI

Art. 18 Ingaggio di agenti di calcio - Agenti FIFA -

TITOLO V: DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Art. 19 Divulgazione e pubblicazione - Agenti FIFA -

TITOLO VI: CONTROVERSIE

Art. 20 Giurisdizione - Agenti FIFA -

TITOLO VII: QUESTIONI DISCIPLINARI 

Art. 21 Competenza e applicazione - Agenti FIFA -

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 22 Disposizione transitorie - Agenti FIFA -

Art. 23 Agenti precedentemente autorizzati ai sensi del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori - Agenti FIFA -