Regolamento sugli Agenti Sportivi FIFA
DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, si applicano i termini indicati nello Statuto FIFA, si applicano i termini indicati nello Statuto FIFA, nel Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori e le seguenti definizioni (iniziali maiuscole):
Agenzia: un'organizzazione, un'ente, una ditta o una società privata che mantiene, comprende, impiega o agisce in altro modo come veicolo per gli affari di uno o più agenti di calcio.
Approccio: (i) approccio qualsiasi contatto fisico, di persona o tramite qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica con un Cliente; (ii) qualsiasi contatto diretto o indiretto con un'alta persona o organizzazione collegata a un Cliente, come un membro della famiglia o un amico; o (iii) qualsiasi azione quando un Agente di calcio utilizza o dirige un'altra persona o organizzazione a contattare un Cliente per suo conto nel modo descritto al punto (i) 0 (ii) di cui sopra.
Cliente: un'associazione affiliata, una società, un giocatore, un allenatore o una Lega mono-ente che può ingaggiare un Agente di Calciatori.
Agente di calcio collegato: un Agente di Calcio è collegato a un altro Agente di calcio quando: (i) sono impiegati o contrattualizzati dalla stessa Agenzia attraverso la quale vengono prestati i Servizi di Agente di Calcio; (ii) sono entrambi direttori, azionisti o comproprietari della stessa Agenzia attraverso la quale vengono svolti i servizi di Agenti di Calcio; (iii) essere sposati tra loro, conviventi, fratelli o sorelle, genitori e figli o figliastri; oppure (iv) abbiano preso accordi contrattuali o di altro tipo, formali o informali, per cooperare, in più di un'occasione, nella fornitura di qualsiasi servizio o per condividere i ricavi o i profitti di qualsiasi parte dei loro Servizi di Agente di Calcio.
Entità che ingaggia: un club, un'associazione affiliata o una Lega a Entità Singola che può ingaggiare un giocatore o un allenatore.
Agente di Calcio: persona fisica autorizzata dalla FIFA a prestare servizi di agente di calcio.
Servizi di Agenti di Calcio: servizi legati al calcio svolti per o per conto di un Cliente, compresa qualsiasi trattativa, comunicazione relativa o preparatoria alla stessa, o altra attività correlata, con lo scopo, l'obiettivo e/o l'intenzione di concludere una transazione.
Individuale: giocatore o allenatore.
Interesse: (i) qualsiasi proprietà effettiva di una persona giuridica attraverso la quale vengono condotte le attività rilevanti di tali entità, ad eccezione di un'affiliazione personale ordinaria e liberamente accessibile, non trasferibile, che dà diritto a un solo voto negli affare del club; e/o (ii) trovarsi in una posizione che possa consentire l'esercizio di un diritto di voto. Un'influenza materiale, finanziaria, commerciale, amministrativa, manageriale o di altro tipo sugli affari di una persona fisica o giuridica, direttamente o indirettamente e in modo formale o informale.
Altri servizi: tutti i servizi svolti da un Agente di calcio per o per conto di un Cliente diversi dai Servizi di Agente di calcio, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consulenza legale, la pianificazione finanziaria, lo scouting, la consulenza, la gestione dei diritti d'immagine e la negoziazione di contratti commerciali.
Piattaforma: la piattaforma digitale gestita dalla FIFA attraverso la quale avviene il processo di concessione delle licenze, il processo di risoluzione delle controversie, lo sviluppo professionale continuo (CPD) e il reporting.
Regolamento: il presente Regolamento degli Agenti di Calcio, come modificato di volta in volta.
Entità svincolante: un club, un'associazione affiliata o una Lega a Entità singola che un giocatore o un allenatore lascia per essere assunto e/o tesserato da un'Entità ingaggiante.
Retribuzione: compenso finanziario lordo per l'impiego stabilito in un contratto di lavoro negoziato, che comprende lo stipendio base, l'eventuale premio di assunzione e qualsiasi importo pagabile se vengono soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, un premio di fedeltà o di rendimento). A scanso di equivoci, qualsiasi trasferimento di futuro compenso concordato per eventuali benefici non salariali come la fornitura di un veicolo, servizio di alloggio o di telefonia, non sono considerati nel calcolo del compenso finanziario lordo.
Contratto di Rappresentanza: un accordo scritto allo scopo di stabilire un rapporto giuridico per la fornitura di Servizi di Agenti di Calcio.
RSTP: il Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori, come modificato di volta in volta.
RWWI: il Regolamento FIFA sul lavoro con gli intermediari.
Lega a Entità Singola: entità affiliata a un'associazione che organizza un campionato (o più campionati) e rappresenta gli interessi comuni dei suoi club, ad esempio agendo come datore di lavoro di tutti i giocatori del club.
Transazione specificata: una transazione dove tutte le parti coinvolte sono definite e identificate.
Transazione: (i) l'assunzione, il tesseramento o la cancellazione di un giocatore con un club o una Lega a Entità Singola; (ii) l'assunzione di un allenatore con un club, una Lega a Entità Singola o un'associazione affiliata; (iii) il trasferimento del tesseramento di un giocatore da un club a un altro; (iv) la creazione, la cessazione o la variazione dei termini di assunzione di un individuo.
I termini che si riferiscono alle persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi. Qualsiasi termine al singolare si applica al plurale e viceversa.
TITOLO I: NORME GENERALI
Art. 1 Obiettivi - Agenti FIFA -
Art. 2 Ambito di applicazione - Agenti FIFA -
Art. 3 Regolamento degli agenti di calcio nazionali - Agenti FIFA -
TITOLO II: DIVENTARE UN AGENTE DI CALCIO
Art. 4 Disposizioni generali - Agenti FIFA -
Art. 5 Requisiti di ammissibilità - Agenti FIFA -
Art. 6 Procedura d'esame - Agenti FIFA -
Art. 7 Canone di licenza - Agenti FIFA -
Art. 8 Rilascio della licenza - Agenti FIFA -
Art. 9 Sviluppo professionale continuo - Agenti FIFA -
Art. 10 Richiesta di sospensione o cessazione della licenza - Agenti FIFA -
TITOLO III: AGIRE COME AGENTE DI CALCIO
Art. 11 Disposizioni generali - Agenti FIFA -
Art. 12 Rappresentazione - Agenti FIFA -
Art. 13 Rappresentanza dei minori - Agenti FIFA -
Art. 14 Contributo di servizio - principi generali - Agenti FIFA -
Art. 15 Massimale per i servizi - Agenti FIFA -
Art. 16 Diritti e obblighi - Agenti FIFA -
Art. 17 Conformità ai requisiti di licenza in corso - Agenti FIFA -
TITOLO IV: DIRITTI E OBBLIGHI DEI CLIENTI
Art. 18 Ingaggio di agenti di calcio - Agenti FIFA -
TITOLO V: DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONE
Art. 19 Divulgazione e pubblicazione - Agenti FIFA -
TITOLO VI: CONTROVERSIE
Art. 20 Giurisdizione - Agenti FIFA -
TITOLO VII: QUESTIONI DISCIPLINARI
Art. 21 Competenza e applicazione - Agenti FIFA -
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI