art. 40 Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

NORMA FINALE

Le modifiche apportate agli articoli del presente titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.